Sentenza — n. 35325/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHINZARI Fabrizio, nato a Roma il 28 marzo 1976; avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 23 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marco DALL'OLIO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa in data 23 ottobre 2023 il Gup del Tribunale di Roma ha rigettato la istanza di dissequestro presentata dalla difesa di Schinzari Fabrizio - soggetto già sottoposto ad indagini preliminari in ordine al reato, fra l'altro, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, secondo quanto emerge dagli atti si tratterebbe di importazione dall'estero delle sostanze predette, e condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in primo grado, alla pena ritenuta di giustizia - avente ad oggetto un compendio documentale, costituito da un business plan composto da n. 4 fogli recanti scritte al computer relative a programma di importazione di cialde di caffè, attinto da provvedimento di sequestro probatorio in data 17 febbraio 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35325/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Gup capitolino ha rigettato la richiesta osservando che il compendio documentale in questione costituisce la "prova cartolare delle modalità operative, oggetto di una diversificata strategia di importazione dall'estero, di trasporto in sicurezza dello stupefacente, come emergente dal corposo compendio probatorio posto alla bese delle ordinanze cautelari". Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, con atto a firma del proprio difensore fiduciario, lo Schinzari, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di impugnazione.
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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHINZARI Fabrizio, nato a Roma il 28 marzo 1976; avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 23 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marco DALL'OLIO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa in data 23 ottobre 2023 il Gup del Tribunale di Roma ha rigettato la istanza di dissequestro presentata dalla difesa di Schinzari Fabrizio - soggetto già sottoposto ad indagini preliminari in ordine al reato, fra l'altro, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, secondo quanto emerge dagli atti si tratterebbe di importazione dall'estero delle sostanze predette, e condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in primo grado, alla pena ritenuta di giustizia - avente ad oggetto un compendio documentale, costituito da un business plan composto da n. 4 fogli recanti scritte al computer relative a programma di importazione di cialde di caffè, attinto da provvedimento di sequestro probatorio in data 17 febbraio 2022.
Il Gup capitolino ha rigettato la richiesta osservando che il compendio documentale in questione costituisce la "prova cartolare delle modalità operative, oggetto di una diversificata strategia di importazione dall'estero, di trasporto in sicurezza dello stupefacente, come emergente dal corposo compendio probatorio posto alla bese delle ordinanze cautelari". Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, con atto a firma del proprio difensore fiduciario, lo Schinzari, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di impugnazione.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, rivendicata l'astratta impugnabilità del provvedimento in questione, ha lamentato la natura contraddittoria, illogica ed apparente della motivazione della ordinanza in esame, la quale sarebbe stata redatta solo attraverso le espressione di frasi generiche ed apodittiche, senza che sia stata motivata la pertinenza delle cose sequestrate rispetto al reato né essendo stato chiarito per quale motivo sarebbero inattendibili le ricostruzioni della difesa del ricorrente volte a giustificare la fondatezza della istanza di restituzione delle cose sequestrate.
Conclude la ricorrente difesa segnalando come sia inspiegabile il richiamo, contenuto della ordinanza impugnata, alla desumibilità della pertinenza della documentazione in questione rispetto al reato oggetto della sentenza emessa a carico dello Schinzari in data 23 febbraio 2023 attraverso il rimando a detta sentenza, posto che nella motivazione di tale provvedimento non si fa alcun riferimento alla documentazione de qua agitur. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile. Deve, infatti, in via del tutto preliminare osservarsi che - sebbene sia ben vero che, come riportato dallo stesso ricorrente, in passato questa Corte si è espressa nel senso della immediata impugnabilità tramite il mezzo del ricorso per cassazione del provvedimento del Gip (o, come nel caso che interessa, del Gup) con il quale sia stata negata la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio (in tale senso, infatti, si veda, ad esempio:
Corte di cassazione, Sezione V penale, 24 maggio 2022, n. 37145, rv283598) - ad oggi un tale orientamento giurisprudenziale, già in passato non isolatamente avversato in seno a questo stesso consesso (si veda, infatti, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 novembre 2021, n. 3167, deposito del 2022, rv 282745), deve ritenersi definitivamente superato per effetto dell'intervento chiarificatore della Sezioni unite penali di questa Corte che, di recente, hanno precisato che il provvedimento con il quale il giudice della udienza preliminare abbia rigettato la richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 27 luglio 2023, n. 32938, rv 284993).
Un tale rilievo determina, in radice, la inammissibilità del presente ricorso cui fa seguito la condanna del ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024