Cassation court dismisses appeals claiming insufficient evidence of seismic authorization exemption due to lack of documentary proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. The appellants argued that a 2020 note from the Civil Engineering Office proved their works were irrelevant for seismic regulations, rendering a prior permit sufficient. The court rejected this claim because the documents failed to definitively link the specific approved project to the actual works executed, leaving the first-instance court's reasoning unchallenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the alleged error in reasoning stems from a lack of sufficient documentary evidence to prove a legal exemption, as the first-instance court correctly relied on the absence of such conclusive proof.
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, SrT, 2E24 SENTENZA sui ricorsi proposti da: IL FUN7JO,-, 1.1.1an GALASSO Vincenzo, nato a Messina il 27 gennaio 1959; VILLARI Antonio, nato a Schio (Vi) il 4 ottobre 1961; avverso la sentenza n. 197/2023 del Tribunale di Messina del 2 febbraio 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette, altresì, le conclusioni scritte rassegnate nell'interesse dei ricorrenti, con atto del 9 aprile 2024 dall'avv.
Vittorio DI PIETRO, del foro di Messina.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica ha, con sentenza del 2 febbraio 2023, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 181 del dPR n. 380 del 2001 ascritti a Galasso Vincenzo ed a Villari Antonio, il primo in qualità di legale rappresentante della impresa che aveva eseguito le opere il secondo quale direttore dei lavori, per avere eseguito lavori edili in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in difformità rispetto al nulla osta rilasciato dalla competente Sopraintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, in quanto, secondo quanto emergente dal dispositivo della sentenza emessa, il reato era da considerarsi estinto stante l'avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria; analoga statuizione era stata adottata, nei confronti dei medesimi imputati, nelle ricordate rispettive qualità, in relaziona alla imputazione loro contestata avente ad oggetto la violazione dell'art. 44, lettera b), del dPR n. 380 del 2001 per avere eseguito le opere di cui sopra, comportanti l'incremento di volumetria di un immobile preesistente in assenza del permesso a costruire, essendo stato questo rilasciato in relazione ad opere difformi rispetto a quelle realizzate.
Con un terzo punto della sentenza pronunziata il Tribunale di Messina, ritenuta la penale responsabilità dei due predetti in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica loro contestata per avere i medesimi realizzato opere edilizie in zona sismica in assenza della preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico regionale, li aveva condannati alla pena di euri 2.000,00 di ammenda, oltre accessori. Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, il vizio motivazionale della sentenza impugnata nella quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto, documentato anche attraverso la produzione documentale di una nota del 6 aprile 2020, n. prt. 58091, rilasciata dall'Ufficio del Genio civile di Messina la quale attesterebbe che le opere di cui al capo di imputazione sarebbero irrilevanti dal punto di vista della normativa antisismica e che, pertanto, per autorizzare la loro realizzazione si sarebbe dovuto considerare sufficiente il nulla osta rilasciato il 29 dicembre 2017n. 255803 dal medesimo Ufficio del Genio civile di Messina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.Rileva, infatti, il Collegio la insufficienza dimostrativa della documentazione prodotta in atti dalla ricorrente difesa ai fini del decidere e della quale, pertanto, correttamente il Tribunale di Messina non ha fatto cenno alcuno nella motivazione della propria sentenza. Da essa, infatti, non è assolutamente dato evincere, come il Collegio ha verificato onde dare conto della completezza della motivazione resa dal giudice di primo grado, se i lavori oggetto della nota n. 255803 del 29 dicembre 2017 rilasciata dall'Ufficio del Genio civile di Messina e richiamata dalla successiva nota resa dal medesimo Ufficio n. 58091 del 6 aprile 2020, cioè i lavori previsti dal progetto presentato in data 22 novembre 2017 al citato Ufficio del Genio civile, e per i quali si è detto da parte di tale organismo che non vi era la necessità della acquisizione della formale e preventiva autorizzazione richiesta dalla normativa antisismica, corrispondessero effettivamente a quelli poi effettivamente eseguiti ed oggetto della imputazione contestata ai due odierni ricorrenti.
In assenza di tale puntuale dimostrazione, che sola, secondo il fermo avviso di questo Collegio, avrebbe potuto giustificare l'assenza di autorizzazione per le opere poi materialmente eseguite, è evidente che la documentazione presentata nessuna valenza decisoria avrebbe potuto avere nell'ambito del giudizio celebrato di fronte al Tribunale peloritano, che, pertanto, legittimamente non ne ha fatto uso per escludere la ricorrenza del reato contestato. Alla inammissibilità, derivante dalla manifesta infondatezza del motivo di impugnazione, di ambedue i ricorsi fa seguito la condanna dei ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ap