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Ordinanza — n. 35009/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects court record to fix singular/plural error regarding multiple defendants' criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially annulled a lower decision regarding the application of accessory penalties while upholding the finding of criminal responsibility. The lower court's official record incorrectly used the singular term 'defendant' instead of the plural 'defendants' for three accused individuals. The court ordered a correction of the court record to align the formal text with the substantive decision that multiple defendants were held responsible.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. proc. pen.; When a court record contains a formal error regarding the number of parties that contradicts the operative part of the judgment, the record must be corrected to reflect the true content of the decision without altering the judgment itself.

Parole chiave

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court record correction singular plural error multiple defendants formal defect remedy Cassazione ordinanza criminal responsibility accessory penalties memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. proc. pen.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imputati».
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imputati».

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543
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Testo completo

a seguente 041) l iU4AJbA CZNIENZt_ sui ricorsi proposti da: CHINDAMO GIOVANNI nato a TAURIANOVA il 26/01/1970 SOFRA DOMENICO nato a GALATRO il 14/09/1949 RINITI DOMENICO nato a POLISTENA il 25/09/1991 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; DE PLANORITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione, Te rza Sezione Penale, in parziale accoglimento dei ricorsi ha parzialmente annullato la sentenza impugnata rigettando nel resto e dichiarando la irrevocabilità del a sentenza stessa in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imOutati. 2.In particolare, il dispositivo così recita: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggo Calabria.

Rigetta nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imputati». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accèssorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di, appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 cod. 'proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato».

4. Il dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza posto che il termine "imputati" è stato indicato al singolare invece che al plurale. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con ìl suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla deCisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che laddove è scritto «dell'imputato», deve leggersi e scriversi «degli imputati».

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del 20/03/204, relitivamente al procedimento R.G. n. 39891/2023, nei confronti di Chindamo Oovanni ed altri, nel senso che laddove è scritto «dell'imputato» deve leggers e scriversi «degli imputati». Si annoti in calce al ruolo d'udienza. Così deciso in Roma, il 12/06/