Cassation Court dismisses appeals regarding demolition order jurisdiction, ruling the Court of Appeal had functional competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by the heirs of Maria Favicchio inadmissible, upholding the Court of Appeal's functional jurisdiction over the demolition order. The appellants argued that the Naples Tribunal should have handled the execution based on Article 665 of the Criminal Procedure Code, citing multiple prior convictions. The court rejected this, noting the functional competence was explicitly affirmed in a prior decision and that the appellants failed to demonstrate a concrete interest in the suspension of the demolition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 4, cod. proc. pen.; The functional competence of the Court of Appeal to decide on execution orders regarding a single abusive building remains valid even when multiple prior convictions exist, and appellants cannot rely on the erroneous application of continuity by a different tribunal to challenge jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PISANI ALFREDO nato a NAPOLI il 11/10/1965 PISANI ANTONIO nato a NAPOLI il 29/05/1969 PISANI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 17/05/1963 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 sigg.ri Alfredo Pisani, Antonio Pisani e Giuseppe Pisani, quali eredi della sig.ra Maria Favicchio, ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 19 gennaio 2024 della Corte di appello di Napoli che, pronunciando in sede esecutiva, ha ribadito la propria competenza a decidere sulle vicende relative alla demolizione dell'immobile abusivamente realizzato dalla loro dante causa e ha sospeso per trenta giorni l'ordine di demolizione. 1.1.Con unico motivo deducono la competenza funzionale del Tribunale di Napoli e lamentano, al riguardo, la violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Dopo aver richiamato, in premessa, le vicende giudiziarie e amministrative connesse alla realizzazione, da parte di Maria Favicchio, dell'unico immobile oggetto di ingiunzione a demolire ed aver ricordato che per la costruzione di detto immobile furono instaurati quattro giudizi di merito, ognuno avente ad oggetto la porzione realizzata anche a seguito della violazione dei sigilli ogni volta apposti, ricordano che la de cuius il 27 aprile 2023 aveva presentato al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, istanza al fine di ottenere la continuazione tra i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna e che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 28 giugno 2023, aveva riconosciuto la continuazione avendo affermato la propria competenza a decidere perché l'ultima sentenza passata in cosa giudicata era quella pronunciata il 3 marzo 1997 dal Pretore di Napoli divenuta irrevocabile il 22 settembre 1998.
Sostengono, quindi, che il criterio in base al quale individuare il giudice dell'esecuzione è solo ed esclusivamente quello stabilito dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., ed esso riguarda anche la competenza a conoscere dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile per ultima a fronte di più sentenze pronunciate nei confronti della medesima persona e per l'unico immobile abusivo. Nel caso di specie, il tema relativa alla individuazione dell'unico giudice competente a decidere le questioni esecutive non è mai stato espressamente dedotto e non può essere risolto in base al principio della perpetuati° iurisdictionis indicato dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione. 2.1 ricorsi sono inammissibili. 3.0sserva la Corte: 3.1.stando al testo del provvedimento impugnato risulta che gli odierni ricorrenti, quali eredi di Maria Favicchio, avevano adito la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per sollecitarne la declaratoria di incompetenza funzionale e chiedere contestualmente la sospensione dell'ordine di sgombero fino al 23 maggio 2024 onde consentir loro di reperire un alloggio alternativo; 3.2.1a Corte territoriale, ribadita la propria competenza funzionale, ha sospeso l'ordine di sgombero fino al trentesimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza oggi impugnata; 3.3.va in primo luogo ribadito che la competenza funzionale della Corte di appello a conoscere delle (e decidere sulle) questioni esecutive relative all'unico immobile realizzato dalla de cuius, ancorché la sua materiale costruzione sia stata oggetto di ben quattro diverse sentenze di condanna, è stata definitivamente ed espressamente affermata con sentenza Sez. 3, n. 690 del 11/10/2023, dep. 2024, Favicchio, non mass., nota anche ai ricorrenti, costituendo questione che era stata espressamente dedotta con il terzo motivo; 3.4.il fatto che il Tribunale di Napoli abbia applicato la continuazione ritenendosi (erroneamente) competente a pronunciare sulla relativa richiesta è questione insuscettibile di alterare il quadro sulla cui base questa Corte di cassazione si è già pronunciata; 3.5.non possono pertanto i ricorrenti giovarsi dell'errore del Tribunale di Napoli né, ovviamente, l'ordinanza applicativa della continuazione può essere considerata alla stregua del provvedimento divenuto definitivo per ultimo, dovendosi intendere per tale, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., le sole sentenze o i decreti penali di condanna di cui all'art. 648 cod. proc. pen., non le ordinanze emesse in sede esecutiva che logicamente eseguono (e seguono) le sentenze e i decreti penali di condanna; 3.6.sotto altro profilo, i ricorrenti non hanno un concreto ed attuale interesse alla rimozione di un provvedimento che non è contestualmente impugnato nel merito della decisione presa; 3.7.non si comprende in primo luogo la ragione per la quale essi non si siano direttamente rivolti al giudice da essi ritenuto competente (il Tribunale di Napoli) piuttosto che alla Corte di appello cui hanno chiesto la sospensione dell'ordine di sgombero contestualmente (e contraddittoriamente) misconoscendone la competenza funzionale a decidere; 3.8.in secondo luogo è singolare che essi non abbiano impugnato la decisione di non sospendere lo sgombero fino al 23 maggio 2024 (data ormai prossima), come da loro richiesto, ma solo quella della Corte di appello di ritenersi competente, così che l'eventuale annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata farebbe venir meno anche la sospensiva, con immediata riespansione dell'efficacia esecutiva dello sgombero e mancanza di un concreto e attuale interesse a ricorrere.3.9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo ascrivibile a colpa grave dei ricorrenti (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 5.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 5.000,00 in favore della Cass