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Sentenza — n. 34995/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by ruling that statutory holiday extension delayed the appeal deadline, validating the late filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order dismissing the appeal as time-barred. The appellant argued that a statutory holiday extension of the 90-day filing period should have delayed the start of the subsequent 45-day appeal window. The court agreed, holding that such a holiday extension legally shifts the commencement date of the following procedural term.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 172 cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: When a statutory term expires on a public holiday, the extension to the following non-holiday day also shifts the start date of any subsequent term dependent on the first term's expiration.

Parole chiave

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procedural time limits public holiday extension appeal deadline calculation statutory holiday rule procedural delay effect termine legale durata ragionevole del procedimento eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
Ed invero il termine a quo previsto dall'art. 544, terzo comma cod.
Art. 172 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Conseguentemente il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 primo comma lett.
art. 585 cod. proc. pen
Conseguentemente il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 primo comma lett.
art. 172 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SALERNO LUCA, nato a Benevento il 13.6.1989 avverso la ordinanza in data 31.10.2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 31.10.2023 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Luca Salerno in data 10.6.2023 avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cassino in data 25.1.2023 con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, rilevandone la tardività stante la scadenza del termine ex art. 585 cod. proc. pen. al 9.6.2023.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per ca§sazione contestando la correttezza del calcolo del termine di impugnazione che attesa la scadenza del primo termine, costituito dai 90 giorni per il deposito della motivazione, alla data del 25.4.2023, la quale andava prorogata di diritto, coincidendo con una festività nazionale, al giorno successivo, comportava la scadenza del termine finale alla data del 10.6.2023, data in cui era stato depositato l'atto di appello dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Ed invero il termine a quo previsto dall'art. 544, terzo comma cod. proc. pen., coincidente con la scadenza del novantesimo giorno dalla pronuncia della sentenza, resa in data 25.1.2023, per il deposito della sua motivazione, deve essere considerato quello del 26.4.2023, stante la proroga di diritto al giorno successivo allorquando la scadenza avvenga in giorno festivo, ovverosia nel caso di specie il 25 aprile, come previsto dall'art. 172 cod. proc. pen.. Conseguentemente il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 primo comma lett. c), decorrente dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza, spirava il 10.6.2023, data in cui risulta essere stato depositato il ricorso in appello dalla difesa.

Ciò in conformità al principio secondo il quale nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente (Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011, dep. il 10/1/2012, Rossi Rv. 251495 - 01).

La tempestività dell'appello proposto dall'odierno ricorrente comporta pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il prosieguo

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore cors