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Sentenza — n. 34991/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations barring criminal liability for tax evasion crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's conviction for tax evasion crimes, ruling that the statute of limitations had expired before the judgment. The defendant argued that the nine-year limitation period for recidivists had passed, accounting for time spent on suspension. The court confirmed the expiration date based on the maximum penalty and statutory interruptions, leading to the dismissal of the appeal without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: The statute of limitations for recidivists is calculated based on the maximum penalty at the time of the offense, increased by half for recidivism and further increased by half for interruptions, resulting in a total period of nine years.

Parole chiave

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statute of limitations recidivism penalty criminal liability extinction tax evasion crimes limitation period calculation reiterazione di reati penali riduzione della pena ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito' all'art. 157 cod.
Art. 99 cod. pen.
tenendo conto del fatto che la pena massima prevista all'epoca del commesso reato era di 4 anni, sulla quale va calcolato l'aumento stante l'applicazione della recidiva ex art. 99 secondo comma cod.
Art. 161 cod. pen.
Al termine di sei anni occorre aggiungere l'ulteriore aumento della metà (pari a tre anni) per l'interruzione ai sensi dell'art. 161 secondo comma cod.
art. 157 cod. pen
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito' all'art. 157 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Il ricorso, da ritenersi ammissibile ben potendo essere dedotto quale unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 26868 del 19/04/2019, Cilente
(Sez. 3, Sentenza n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI PAOLA SALVATORE, nato a Catania il 22.11.1972 avverso la sentenza in data 1.2.2023 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1.2.2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato la penale responsabilità di Salvatore di Paola per i reati di omessa presentazione, nella qualità di titolare della ditta individuale SRA Costruzioni, delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2008 e 2009 con applicazione della recidiva reiterata, ma a modifica della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città ha determinato la pena, ritenuta la continuazione con il reato accertato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza in data 24.9.2920, in due anni e otto mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito' all'art. 157 cod. pen., la prescrizione di entrambi i reati, avuto riguardo alle date della consumazione (30.12.2009 e 30.12.2010), in data antecedente alla pronuncia impugnata stante il termine massimo di nove anni previsto per i recidivi e calcolati altresì i periodi di sospensione pari a complessivi anni uno, mesi otto e giorni sette.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, da ritenersi ammissibile ben potendo essere dedotto quale unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818), deve ritenersi meritevole di accoglimento atteso che al momento della pronuncia della Corte catanese (1.2.2023) il termine di prescrizione risultava già spirato per entrambi i reati in contestazione. Partendo dal più risalente, perfezionatosi il 30.12.2009, occorre calcolare il tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'ar. 157 cod. pen. tenendo conto del fatto che la pena massima prevista all'epoca del commesso reato era di 4 anni, sulla quale va calcolato l'aumento stante l'applicazione della recidiva ex art. 99 secondo comma cod. pen., della metà, dovendo l'aumento per detta aggravante ad effetto speciale essere operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016).

Al termine di sei anni occorre aggiungere l'ulteriore aumento della metà (pari a tre anni) per l'interruzione ai sensi dell'art. 161 secondo comma cod. pen. così pervenendosi a nove anni, maggiorati dei periodi di sospensione che risultano dalla disamina del fascicolo processuale pari a complessivi 232 giorni stante il rinvio dal 20.9.2019 al 6.3.2020 su richiesta della difesa (168 giorni) e il rinvio dall'8.3.2020 all'11.5.2020 per sospensione Covid (64 giorni). Il reato risulta pertanto prescritto alla data del 19.8.2019. Lo stesso calcolo deve essere effettuato per il secondo reato perfezionatosi il 30.12.2010 che risulta prescritto, applicandosi gli stessi calcoli sopra indicati, il 19.8.2020.

Si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito atteso l'unico motivo articolato dal ricorrente, l'annullamento della decisione in esame senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione

P.Q.M.

AnnullaVla sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescri