Sentenza — n. 34414/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9/2/2024, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto da Giuseppe Maurizio Visconti avverso l'ordinanza del 7/12/2023 dalla Corte di appello di Napoli, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso il 7/3/2012 dal locale Giudice per le indagini preliminari con riguardo a reati tributari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34414/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Visconti, deducendo - con unico, ampio motivo - l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., con apparenza della motivazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Visconti Giuseppe Maurizio, nato ad Ischia (Na) il 5/9/1968 avverso l'ordinanza del 9/2/2024 del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marco Muscariello, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia, senza spese
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 9/2/2024, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto da Giuseppe Maurizio Visconti avverso l'ordinanza del 7/12/2023 dalla Corte di appello di Napoli, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso il 7/3/2012 dal locale Giudice per le indagini preliminari con riguardo a reati tributari.
2. Propone ricorso per cassazione il Visconti, deducendo - con unico, ampio motivo - l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., con apparenza della motivazione.
3. Con nota del 31/5/2024, il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 9/4/2024, ha revocato la misura cautelare in corso; è stata allegata idonea documentazione.
4. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia. Tale declaratoria non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto la rinuncia segue ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha fatto venir meno l'interesse alla coltivazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024 Il CcrQsjAière estensore Il Pr