Sentenza — n. 34235/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 14.11.2023 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in appello presentato da Ceesay Ibrahima avverso la sentenza del 3.4.2023 pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città in mancanza dell'elezione di domicilio prescritta dall'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. essendo rimasto latitante nel giudizio di primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34235/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, che la rilevata inammissibilità non solo non era conforme alla vigente normativa non essendo egli rimasto assente nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Milano dove era comparso almeno in un'occasione, ma era in ogni caso contraddetta dall'elezione di domicilio dal medesimo sottoscritta con firma digitale in data 3.7.2023 allegata all'impugnativa.
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la seguente i)cposia i: Cancelleria SENTENZA il s..FT, 224 sul ricorso proposto da CEESAY IBRAHIMAnato in Gambia 1'1.1.1999 , IL FU'INIZIO',` avverso la ordinanza in data 14.11.2023 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.11.2023 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in appello presentato da Ceesay Ibrahima avverso la sentenza del 3.4.2023 pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città in mancanza dell'elezione di domicilio prescritta dall'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. essendo rimasto latitante nel giudizio di primo grado.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, che la rilevata inammissibilità non solo non era conforme alla vigente normativa non essendo egli rimasto assente nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Milano dove era comparso almeno in un'occasione, ma era in ogni caso contraddetta dall'elezione di domicilio dal medesimo sottoscritta con firma digitale in data 3.7.2023 allegata all'impugnativa.
3. Il Procuratore Generale, nel rilevare come la Corte di appello nel dichiarare la mancanza dell'elezione di domicilio non abbia tenuto conto dell'atto allegato alla Pec trasmessa al Tribunale di Milano in data 3.7.2023, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento. L'elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Nebuloni, contestualmente nominato dall'imputato come proprio difensore, che viene allegata al presente ricorso, risulta essere stata inviata a mezzo Pec unitamente all'atto di appello avverso la sentenza impugnata. Ancorchè nella parte manoscritta della suddetta procura autenticata dal difensore figuri la data del 6.5.2022, la data di ricezione dell'atto nel quale viene conferito dal Ceesay mandato ad "impugnare la sentenza del Tribunale di Milano del 3.4.2023" è quella del 3 luglio 2023 attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna della Pec e dal timbro del Cancelliere dell'ufficio di destinazione.
Quale che sia la data di formazione dell'atto, certo è che lo stesso non risulta essere stato preso in esame dalla Corte distrettuale nel pronunciare l'inammissibilità del gravame trasmesso in pari data al Tribunale di Milano, fondata invece sull'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.. Si impone conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza impugnata che va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore cor