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Sentenza — n. 34020/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sports ban validation due to failure to observe 48-hour defense term and lack of specific time.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's validation of a four-year sports ban imposed on the appellant. The appellant argued that the validation occurred without a specific time, violating the mandatory 48-hour period required for presenting defense memorials after the initial decree's notification. The court held that the absence of a recorded time for the validation order created an irreconcilable uncertainty regarding the compliance with the statutory defense term, necessitating the measure's invalidation.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3° della legge 13 dicembre 1989, n. 401; In matters of personal liberty, the strict discipline governing preventive measures precludes any presumption regarding the formal legality of judicial orders, requiring the explicit observance of procedural time limits to safeguard the right of defense.

Parole chiave

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sports ban validation 48 hour defense term right of defense violation personal liberty measures procedural time limits presumption of legality annulment without remittal diritti di accesso privilegiati

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 3° della legge 13 dicembre 1989, n. 401

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - Michelotto
Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 - Pedretti
Sez. U. n.4441 del 29.11.2005 - Zito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TRAPANI GIUSEPPE, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 23.10.1999 avverso la ordinanza in data 13.10.2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 13.10.2023 il Tribunale di Messina ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 6.10.2023, ritualmente notificato all'interessato 1'11.10.2023, con cui è stato imposto a Giuseppe Trapani il divieto per la durata di quattro anni di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della A.S.D. Nuova Virtus Igea, secondo le tempistiche specificamente indicate. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta:

1) la violazione del contraddittorio per non essergli stato consentito in tempo utile rispetto alle 48 ore prescritte per il deposito di memorie l'accesso agli atti, necessario ad approntare le proprie difese, ritualmente richiesto dal proprio difensore a mezzo PEC inoltrata in data 12.10.2023 agli uffici della Questura e della Procura della Repubblica di Messina, ricevendo tuttavia risposta in termini positivi dalla sola Questura in data 16.10.2023 allorquando il termine era ampiamente spirato;

2) la violazione del diritto di difesa essendo stata la convalida depositata in data 13.10.2023 senza indicazione di orario, con conseguente violazione del termine di 48 ore univocamente fissato dalla giurisprudenza per consentire all'interessato di presentare memorie e deduzioni

CONSIDERATO IN DIRITTO

Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al secondo motivo, afferente ad un profilo avente pregiudizialità logica, quale si configura il rispetto del termine prescritto ai fini dell'esercizio di difesa per la pronuncia della convalida, rispetto all'accesso agli atti oggetto del primo motivo del ricorso. La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida, risulta funzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva, ricadente fra quelle di limitazione della libertà personale, dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il "contraddittorio cartolare" a tutela del diritto di difesa dell'interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223;

Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341). Nella specie, il provvedimento del Questore risulta notificato 1'11.10.2023 alle ore 10.50 mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 13.10.2023, senza indicazione dell'ora. Non potendosi per effetto dell'omessa attestazione dell'orario, che non risulta evincibile altrimenti dalla disamina del fascicolo processuale, verificare il compiuto decorso del termine dilatorio prescritto dall'art.6, comma 3° legge 13.12.1989 n.401 rispetto al deposito del provvedimento, atto per effetto del quale lo stesso diventa pubblico e perciò conoscibile, si è in presenza di una incertezza sulla tempestività della convalida, non risolvibile alla stregua degli atti, che necessariamente comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione, in applicazione del principio affermato, in relazione ad analoga fattispecie, dalle Sezioni Unite secondo il quale "in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, qual è quella in tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari" (Sez.

U. n.4441 del 29.11.2005, Zito, Rv. 232711). Dovendo il motivo in esame ritenersi meritevole di accoglimento per essere il vizio rilevato, in quanto afferente al rispetto del contraddittorio e alla conseguente violazione del diritto di difesa, assorbente, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Segue a tale esito la cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, cui è circoscritta, in quanto attinente alla libertà personale del sottoposto, la convalida dell'autorità giudiziaria, laddove la previsione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un'atipica misura interdittiva, di competenza esclusiva dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr.

Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Messina del 6.10.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente