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Sentenza — n. 33871/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33871/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33871/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 8 maggio 2023, con la quale era stata rigettata l'istanza della terza interessata Mauro Stefania, diretta alla restituzione della somma di euro 53.500,00, oggetto di sequestro con provvedimento del 23 febbraio 2021, con il quale lo stesso Gip del Tribunale di Salerno aveva disposto il sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, per la somma di euro 1.073.327,09 e, in caso di esito AQ negativo, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di Mauro Bruno, in relazione al reato di cui all'art. 4, del d.lgs. n.74 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33871/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00.

Parole chiave

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inchiesta per frode fiscale confisca dei proventi di reato indagine per furto furto di minore entità sostanza del figlio sequestro fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mauro Stefania, nata ad Agropoli il 08/08/1985 avverso l'ordinanza del 22/01/2024 della Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 8 maggio 2023, con la quale era stata rigettata l'istanza della terza interessata Mauro Stefania, diretta alla restituzione della somma di euro 53.500,00, oggetto di sequestro con provvedimento del 23 febbraio 2021, con il quale lo stesso Gip del Tribunale di Salerno aveva disposto il sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, per la somma di euro 1.073.327,09 e, in caso di esito AQ negativo, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di Mauro Bruno, in relazione al reato di cui all'art. 4, del d.lgs. n.74 del 2000.

Tal reato è contestato all'indagato, per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in relazione al periodo di imposta 2018, nella dichiarazione annuale relativa a tali imposte, indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. In esecuzione del provvedimento, venivano sequestrati i saldi dei conti correnti intestati alla società Alimentari Meridionali s.r.l. e a Mauro Bruno, oltre alle somme giacenti su carte prepagate, libretti di deposito e buoni postali fruttiferi, sette veicoli tutti intestati all'indagato, nonché le quote delle società La Primavera s.r.l. e della società New Alimer s.r.l.

In particolare, il provvedimento veniva eseguito insieme al decreto di perquisizione e sequestro adottato dal pubblico ministero, presso l'abitazione occupata da Mauro Bruno e dalla figlia, Mauro Stefania, ove venivano rinvenuti numerosi assegni all'interno della cassaforte a muro posta al piano garage, insieme alla somma di euro 53.500,00, suddivisa in diversi blocchi, e due orologi.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Mauro Stefania, lamentando l'apparenza della motivazione del provvedimento. Secondo la difesa, il rigetto della richiesta restitutoria è fondato sul rilievo della non estraneità della ricorrente rispetto al fatto, anche se l'unico indagato, e successivamente imputato nel procedimento in esame, è Mauro Bruno, essendo rimasta indimostrata e neppure ipotizzata dall'accusa, la responsabilità penale di Mauro Stefania. Tale giustificazione sarebbe diversa da quella precedentemente fornita dal Tribunale del riesame di Salerno, nell'ambito dello stesso procedimento, secondo cui la somma sequestrata, custodita nella cassaforte presso l'abitazione serviva a pagare i conti in rosso della New Alimer s.r.I., facente capo a Mauro Bruno, e che risultava smentita dalle deduzioni difensive secondo cui:

1) la cassaforte era ad uso promiscuo; , 2) le chiavi erano possedute da Mauro Stefania;

3) la somma sequestrata corrispondeva alla differenza tra le entrate e le uscite di impresa facente capo a Mauro Stefania;

4) la stessa somma era macroscopicamente inferiore a quella occorrente per saldare i conti della Alimer. L'ordinanza impugnata avrebbe mutato impianto argomentativo, constatando la mancata estraneità di Mauro Stefania alla Alimer, in quanto amministratrice unica della società Freddo e Fresco s.r.I., che detiene una partecipazione del 50% nella New Alimer s.r.I., la quale partecipa a sua volta al 60% alla Alimer s.r.I.; premessa contrastata dall'appello cautelare, che evidenziava come, in realtà, le quote della New Alimer fossero riferibili ad altri soggetti, e che comunque, essendo il sequestro operato per equivalente, non si 3 Aiu sarebbe dovuto tenere conto della compagine societaria al momento della violazione, ma solo del modo in cui si sarebbe creata la provvista contante al momento del sequestro.

Si assisterebbe così, ad un ulteriore mutamento dell'impianto argomentativo con cui il giudice del provvedimento impugnato rigetta la richiesta di restituzione reputando che il sequestro vada mantenuto per «l'assenza di dimostrazione difensiva dell'inesistenza di collegamento concorsuale della istante con l'odierno indagato». Lamenta perciò il difensore l'apparenza di tale argomentazione, rilevando che:

1) imputato nel procedimento penale è solamente Mauro Bruno;

2) non può dedursi la partecipazione di Mauro Stefania dal possesso di una partecipazione minima nella Alimer;

3) si inferisce impropriamente la partecipazione nel reato dalla promiscuità dei beni e viceversa, secondo uno schema circolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In proposito, merita richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata, non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (ex multis, Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439; Sez. 3, n. 36347, del 11/07/2019, Rv. 276700).

Il terzo, in altre parole, non potrebbe, invece, ottenere soddisfazione della propria pretesa restituitoria contestando i presupposti del sequestro disposto nei confronti dell'indagato, in quanto i beni tornerebbero a quest'ultimo. 1.1. Venendo al caso in esame, si riscontra che le questioni proposte con il ricorso, risultano già correttamente affrontate dal giudice dell'appello cautelare. Al riguardo, questi ha ribadito che il mutamento della compagine societaria non era sufficiente a provare l'assenza di un collegamento tra la somma, oggetto di ablazione, ed il reato: infatti si riteneva centrale la constatazione che la Freddo e Fresco s.r.I., facente capo alla ricorrente, in veste di socio unico e amministratore, aveva sede presso l'immobile ove era collocata la cassaforte, ove aveva sede secondaria la Alimentari Meridionali s.r.I., facente capo a Mauro Bruno, e che nella menzionata cassaforte non era presente solo la somma in questione, ma anche cambiali e assegni relativi alla seconda società.

Da ciò si era correttamente dedotto l'uso promiscuo di tale cassaforte, e altrettanto correttamente si era negata la tesi che la somma di danaro ivi contenuta potesse attribuirsi con certezza alla ricorrente. 4 /5•L Inoltre, il giudice dell'appello cautelare ha evidenziato l'irrilevanza del mutamento delle compagini societarie delle società partecipate della Alimer - invece valorizzato dalla difesa - in quanto questo sarebbe intervenuto il 3 dicembre 2019, ovvero in epoca successiva al reato, commesso nell'anno di imposta 2018: in epoca in cui la Alimentari Meridionali s.r.l. era partecipata dalla New Alimer e dalla Ca.Per. s.r.I., entrambe riferibili a Mauro Stefania (in particolare la New Alimer aveva due soci: la Mauro s.r.l. e la Freddo e Fresco s.r.I., la prima partecipata da Mauro Stefania e la seconda da Mauro Gianni.).

Così si confermava, correttamente, la presenza di una commistione societaria, che, unita alla promiscuità della sede e dell'uso della cassaforte, rendeva logicamente ancor meno credibile la titolarità esclusiva della somma in capo alla ricorrente. 1.2. La consistenza di tali argomenti non risulta scalfita dai rilievi difensivi. In primo luogo, non è dato ravvisare alcun mutamento di argomentazione, quale quello prospettato dalla difesa, nelle risposte fornite nella precedente fase di riesame, in quanto tutte si sono correttamente basate sulla ritenuta promiscuità di beni, luoghi in cui essi venivano gestiti, e partecipazioni societarie, tra Mauro Bruno e Mauro Stefania.

Né tale rilievo è il frutto di un ragionamento circolare, riferibile alla tesi di una partecipazione concorsuale. Semplicemente, una volta riscontrata la promiscuità di beni, e l'assenza di una prova contraria in tal senso, si è correttamente preso atto che i danari, la sede d'impresa, e le partecipazioni della ricorrente erano visibilmente prossime a quelle del Mauro Bruno, permettendo di ritenere altamente probabile - secondo lo standard indiziario proprio della fase cautelare - un collegamento con il reato di questi. Nessuna circolarità argomentativa, dunque, poiché l'eventuale partecipazione della ricorrente, alla quale fa riferimento il giudice dell'appello cautelare, si lascia logicamente spiegare come la conseguenza lineare di una situazione di promiscuità.

Poco importa, inoltre, che Mauro Bruno risulti attualmente unico imputato nel procedimento penale per il reato, poiché ciò non esclude tout court, l'esistenza di un eventuale collegamento concorsuale, che ancora potrebbe essere apprezzato. Si tratta, in ogni caso, di rilievi certamente non apparenti, la cui critica è preclusa in questa sede dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Infatti, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi di tale disposizione, soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656;

Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00.

P.Q.M.

24. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorre