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Sentenza — n. 33292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete reasoning on preventive seizure conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Sagliocca inadmissible, ordering him to pay the costs. The appellant argued that the seized parking lot did not constitute waste or require specific environmental authorizations, and that the preventive seizure violated procedural requirements. The Court rejected these arguments, ruling that the lower court's findings on the presence of hazardous waste and the risk of water contamination were factual assessments not subject to cassation review, and that the seizure order contained sufficient reasoning regarding the danger of recurrence.

Regesto Legislator

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Art. 321, 325, 606 c.p.p.; The grounds for inadmissibility of a cassation appeal must be explicitly stated in the contested order; factual evaluations regarding the existence of risks or the nature of seized items are not reviewable in cassation if the lower court provided adequate reasoning.

Parole chiave

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preventive seizure inadmissibility of appeal hazardous waste factual assessment procedural reasoning gestione dei rifiuti confisca del veicolo a motore rifiuti metallici

Disposizioni normative citate

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Art. 321 c.p.p.
Art. 325 c.p.p.
Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
d. Igs. 152/2006
pen., in riferimento agli articoli 183, 227, 231 e 256 d. Igs. 152/2006.
Reg. Regione Puglia n. 26/2013
articolo 321 cod. proc. pen
Con il terzo motivo si contesta la violazione dell'articolo 321 cod. proc. pen., sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro impeditivo, i quali debbono essere valutati in concreto.
art. 127 cod. proc. pen
Antonio Aprea, per l'indagato, depositava memoria ex art. 127 cod. proc. pen., in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.
art. 415 bis c.p
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, in seguito all'avviso ex art. 415 bis c.p.c., notificato il 18/04/2024, è stata "cristallizzata" la contestazione penale all'indagato Sagliocca di cui costui dovrà eventualmente risponderne a dibattimento.
art. 325 c.p
Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24079 del 29/05/2024, Serio
Sez. 3, n. 24079 del 29/05/2024, Serio, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 2296 del 6/12/2019, Borrata
24079 del 29/05/2024, Serio, n.m.; Sez. 3, n. 2296 del 6/12/2019, Borrata, Rv.
Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, P.M. in proc. Squillaci
Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009, Tortora e altri
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Sagliocca Antonio, nato a Canosa di Puglia il 30/08/1986, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trani in data 04/01/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 04/01/2024, il Tribunale del riesame di Trani confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 07/12/2023, avente ad oggetto l'area sita in Canosa di Puglia, via S.P. 231 km 13+500, in Contrada Cutini, per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, n. 2), d. Igs. 152/2006.

2. Avverso l'ordinanza il Sagliocca propone ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 183, 227, 231 e 256 d. Igs. 152/2006. Alla luce della consulenza tecnica depositata dalla difesa, non presa in considerazione dall'ordinanza impugnata, risultava evidente che l'indagato esercitava, nell'area sequestrata, esclusivamente attività di parcheggio per automezzi, prevalentemente agricoli, tutti marcianti e lasciati dai proprietari alla custodia del ricorrente per lo stretto tempo necessario alla loro inutilizzazione.

Essi, pertanto, non possono essere qualificati come rifiuti. Non sono veicoli fuori uso ai sensi dell'articolo 227 del d. Igs. 152/2006, che richiama il decreto 209/2003, né ai sensi del successivo articolo 231, non essendo in evidente stato di abbandono e non essendo privi di targa, né emergendo la volontà di disfarsi degli stessi da parte del detentore. In nessun caso l'autoparco Sagliocca può quindi essere qualificato come discarica. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 113 d.

Igs. 152/2006 e 8 I.r. Puglia n. 26/2013. Si contestano al Sagliocca la mancanza di autorizzazione alla gestione di un autoparco, la mancata autorizzazione al trattamento delle acque di piazzale, nonché l'omessa impermeabilizzazione dell'area dell'autoparco. L'autoparco, ove non si svolge alcuna attività diversa dal parcheggio, e talvolta il deposito temporaneo di materiali nuovi di fabbrica, non necessita di autorizzazione di cui all'articolo 8 del regolamento della regione Puglia n. 26/2013, né sussiste obbligo di impermeabilizzare il piazzale. 2.3.

Con il terzo motivo si contesta la violazione dell'articolo 321 cod. proc. pen., sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro impeditivo, i quali debbono essere valutati in concreto. Nel caso di specie, è stata sottoposta a sequestro un'area di oltre 20.000 metri quadrati a fronte di pochissimi oggetti qualificati come rifiuti e facilmente amovibili. Inoltre, al ricorrente è stata riconosciuta la facoltà d'uso, a prova del fatto che non sussiste rischio di reiterazione del reato.

3. In data 15 maggio 2024, l'Avv. Antonio Aprea, per l'indagato, depositava memoria ex art. 127 cod. proc. pen., in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. Evidenzia il ricorrente che, essendosi concluse le indagini preliminari nel procedimento penale n. 6132/2023 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, in seguito all'avviso ex art. 415 bis c.p.c., notificato il 18/04/2024, è stata "cristallizzata" la contestazione penale all'indagato Sagliocca di cui costui dovrà eventualmente risponderne a dibattimento. Allo stato attuale e quindi, come precisato, all'esito della chiusura delle indagini preliminari, nel corso del procedimento, la incolpazione penale di cui alla rubrica, ai danni del Sagliocca, è radicalmente mutata per ben tre volte.

Nel dettaglio:- una prima contestazione, su cui riposava il titolo cautelare, riguardava il supposto reato di cui all'art. 256, comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 (raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti), per avere il Sagliocca asseritamente "[...] effettuato un'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - consistente nel deposito di mezzi incidentati - senza l'obbligatoria autorizzazione ed averla esercitata, tra l'altro, su un'area non idonea in quanto sprovvista di qualsivoglia sistema di impermeabilizzazione e/o convogliabilità delle acque, quale area di deposito e custodia di mezzi [...]"; - una seconda contestazione concerneva il reato di cui all'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (gestione di discarica non autorizzata di rifiuti) "per aver [il Sagliocca] gestito senza autorizzazione, anche quale titolare dell'omonima ditta individuale, una discarica denominata "autoparco Sagliocca", dell'estensione di almeno 20.000 mq., in cui erano depositati - tra l'altro - veicoli non circolanti e/o destinati alla rottamazione e parti degli stessi [...]"; - una terza contestazione, cristallizzata nell'avviso 415-bis cod. proc. pen., in cui il Sagliocca è indagato per avere asseritamente commesso sia il supposto reato di cui agli artt. 81 cpv., 633 (invasione di terreni ed edifici) e 639-bis c.p., sia il supposto reato di cui all'art. 137, commi 1 e 9, del D.Lgs. n. 152/2006 (scarichi di acque reflue) in relazione all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) e del Regolamento Regione Puglia n. 26/2013 art. 8 (acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione), comma 1 (rischio di dilavamento di sostanze pericolose) e comma 2, lettera r) (attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. n. 152/2006), ed art. 9 (sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio).

Nell'ultima imputazione il reato di gestione illecita di rifiuti scompare, per cui il predetto decreto di sequestro preventivo deve essere annullato e/o revocato, oltre che per le dirimenti ragioni esposte in ricorso, anche perché fondato su esigenze cautelari che si attagliavano a una normativa penale (art. 256, comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 152/2006) che è stata completamente abbandonata dal P.M. inquirente e che riguarda altre ipotesi di reato. Manca inoltre l'attualità dell'esigenza cautelare, in quanto vieppiù:

a) nel verbale di rimozione temporanea e riapposizione di sigilli con contestuali operazioni compiute del 19/02/2024 è riportato testualmente che: "sull'area in questione non vi sono mezzi incidentati e/o abbandonati tranne alcuni che vengono utilizzati periodicamente al momento del bisogno. Pertanto si verificava la non presenza in sito di automezzi considerati come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";

b) nella relazione di seguito di indagine del 05/03/2024, redatta dai Carabinieri della Forestale è riportato testualmente che: "Da consultazione del portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si accertava che i veicoli presenti in loco non sono da considerarsi rifiuti". CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l'automatica inammissibilità di tutti quei profili di censura in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione.

2. Ciò premesso, il primo motivo di doglianza, relativo al fumus commissi delicti, è inammissibile. Il Collegio evidenzia in proposito come il Tribunale (pag.

6) abbia riqualificato l'originaria contestazione di discarica abusiva di cui all'articolo 256, comma 3, d. Igs. 152/2006, in quella di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - anche pericolosi - di cui all'articolo 256, comma 2, d. Igs. 152/2006, in ragione del «numero esiguo di rifiuti riscontrati in loco dai militari (due taniche di olio per motore, una motocicletta smontata e in evidente stato di abbandono)», in tal modo dando conto, in punto di fatto, della sussistenza di alcuni oggetti che si presentano in stato di abbandono. Tale motivazione non può dirsi meramente apparente e non può quindi, costituire oggetto di doglianza.

Inoltre, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento, continuando per un verso ad attaccare l'originaria contestazione di discarica abusiva, e per altro verso a menzionare esclusivamente le vetture e i mezzi agricoli rimessati nell'area, omettendo di confutare il provvedimento impugnato proprio nella parte in cui parla di quegli oggetti (i pezzi di motociclo e le taniche d'olio) qualificati come rifiuti. Né vale a rendere ammissibile il motivo la allegazione, nella memoria ex art. 127 cod. proc. pen., dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad altre ipotesi di reato, essendo ignote al Collegio le vicende relative alle iscrizioni sul registro delle notizio di reato.

Il ricorso, in punto di fumus commissi delicti del reato di cui all'articolo 256 d. Igs. 152/2006, va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che (al di là delle produzioni difensive in sede di memoria, come detto non valutabili dal Collegio) non è formalmente contestato, in questa fase cautelare, il reato di cui all'articolo 137 comma 1 d. Igs. 152/2006; tuttavia, l'ordinanza dà atto che è contestata la mancata autorizzazione alla gestione delle acque di dilavamento del piazzale e il ricorso articola specifica doglianza sul punto. Il Collegio ritiene che, "in fatto", la contravvenzione di cui all'articolo 137 d. Igs. 152/2006, sia stata contestata, e quindi ritiene opportuno confrontarsi con la censura sollevata.

Ciò premesso, le acque di prima pioggia o di dilàvamento possono essere oggetto di autorizzazione allo scarico, sulla base di quanto definito dalla disciplina regionale di competenza, in attuazione dell'art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 (il cui comma 2 stabilisce che, che al di fuori di dette ipotesi «le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto»). Per scendere al caso in esame, l'articolo 8 del regolamento della regione Puglia n. 26/2013, emanato in attuazione dell'articolo 113 d.

Igs. 152/2006, al comma 1 prevede che le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, mentre al comma 2 elenca, a titolo meramente indicativo, alcuni «settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose».

Come appare evidente, la deduzione difensiva secondo cui l'attività di autoparco sarebbe sempre esclusa dall'obbligo di impermeabilizzazione, di trattamento e convogliamento delle acque di dilavamento, nonché di richiedere l'autorizzazione allo scarico, in quanto non inclusa nell'elenco, è destituita di fondamento. Al contrario, poiché il regolamento in parola contiene una elencazione non tassativa delle attività soggette agli obblighi ivi previsti ancorata alla presenza o meno del rischio di compromissione della qualità dei corpi recettori, la relativa valutazione costituisce valutazione meramente fattuale che spetta ai giudici del merito e che non può essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità.

4. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente deduce violazione dei presupposti per l'apposizione del vincolo cautelare, ritenendo che debbano essere esplicate e valutate in concreto. Tuttavia l'ordinanza, a pagina 6, precisa che la sussistenza del periculum, oltre che dalla assenza di impermeabilizzazione, è confermata anche dalla presenza di rifiuti pericolosi. Trattandosi di motivazione non apparente, il motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. pen.. Né ad affievolire il pericolo di reiterazione può valere l'affidamento del bene in facoltà d'uso all'indagato, posto che secondo il costante orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, «in presenza di un sequestro preventivo non può essere riconosciuta all'indagato alcuna facoltà d'uso del bene vincolato, poiché incompatibile con lo scopo della misura cautelare, volta a sottrarre fisicamente la cosa alla disponibilità del titolare» (ex multis, v.

Sez. 3, n. 24079 del 29/05/2024, Serio, n.m.; Sez. 3, n. 2296 del 6/12/2019, Borrata, Rv. 278020; Sez. 3, n. 16689 del 26/2/2014, P.M. in proc. Squillaci, Rv. 259540; Sez. 3, n. 48924 del 4 21/10/2009, Tortora e altri, Rv. 245766).

5. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il