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Sentenza — n. 33285/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33285/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di Renato Nichele per una parte delle condotte contestategli ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha assolto perché il fatto non sussiste dalle residue condotte ascrittegli ai sensi della medesima disposizione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33285/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia, denunciando la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a causa del fatto che nella motivazione della sentenza depositata dal Giudice per le indagini preliminari non si fa riferimento all'imputato Nichele ma a tali Vendramin e Bozzetto, con la conseguente nullità della sentenza, a causa della errata indicazione delle generalità degli imputati.

Parole chiave

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ricorso per cassazione vizi procedurali procedura di annullamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia motivi di cassazione rettificazione della decisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia nel procedimento nei confronti di Nichele Renato, nato a Meolo il 5/8/1947 avverso la sentenza del 20/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. ' L 2e24 n lo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di Renato Nichele per una parte delle condotte contestategli ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha assolto perché il fatto non sussiste dalle residue condotte ascrittegli ai sensi della medesima disposizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia, denunciando la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a causa del fatto che nella motivazione della sentenza depositata dal Giudice per le indagini preliminari non si fa riferimento all'imputato Nichele ma a tali Vendramin e Bozzetto, con la conseguente nullità della sentenza, a causa della errata indicazione delle generalità degli imputati.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'intervenuta correzione dell'errore contenuto nella motivazione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice per le indagini preliminari già provveduto, con ordinanza del primo febbraio 2024 in atti, a correggere l'errore verificatosi nella collazione della motivazione con l'intestazione, dando atto che nella sentenza nei confronti di Renato Nichele era stata inserita la motivazione relativa a Franco Vendramin e a Denis Bozzetto e viceversa, e disponendo le opportune correzioni. Ne consegue il venir meno della ragione che aveva determinato il ricorso del Pubblico ministero, essendo stato emendato l'errore che aveva determinato la nullità denunciata con il ricorso, che deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i