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Sentenza — n. 33279/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific objection regarding age and positive factors in conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court failed to consider her age and positive factors under Article 133 of the Penal Code when denying conditional sentence suspension. The court ruled that while prior convictions for extinguished crimes can be weighed, the lower court's negative prognosis was based on multiple factors including recidivism and lack of cooperation, rendering the appellant's specific complaints insufficient to justify reopening the case.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164 cod. pen.; Art. 460 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal regarding the denial of conditional sentence suspension is inadmissible if the appellant fails to specifically contest the court's evaluation of positive factors such as age or the relevance of prior extinguished convictions in forming the negative prognosis of future conduct.

Parole chiave

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conditional sentence suspension prior extinguished convictions positive factors assessment cassation inadmissibility prognosis of future conduct penal code provisions court costs award attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez.
Art. 164 cod. pen.
Art. 460 cod. proc. pen.
Se è corretta l'affermazione secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.
Corte costituzionale n. 186/2000
art. 460 cod.proc.pen
Se è corretta l'affermazione secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod.
art. 133 cod.pen
Non avrebbe valutato poi gli elementi positivi sopravvenuti ai sensi dell'art. 133 cod.pen.
art. 163 cod. pen
pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019
(Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, Rv.
Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani
può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrara Francesca, nata a Reggio Calabria il 04/08/1944 avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ferrara Francesca in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2011, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva per gli anni 2012 e 2013, nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione.4 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 e 164 cod.pen. La Corte d'appello avrebbe illogicamente motivato la prognosi circa la non reiterazione di ulteriori condotte delittuose in ragione di un precedente penale specifico, sull'assenza di collaborazione, precedente penale risalente costituito da un decreto penale esecutivo in data 04/06/2010, non considerando il disposto di cui all'art. 460 cod.proc.pen. secondo cui non può essere di ostacolo alla sospensione condizionale della pena in un nuovo giudizio.

Non avrebbe valutato poi gli elementi positivi sopravvenuti ai sensi dell'art. 133 cod.pen. tra cui l'età dell'imputata.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Se è corretta l'affermazione secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, Rv. 278926 - 01), non di meno il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale richiede, oltre ai limiti di pena, anche la formulazione da parte del giudice di un giudizio positivo di astensione dalla commissione di altri reati.

In tale ambito, per quanto qui di rilievo, si è affermato che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355 - 01). Nel caso in esame, la corte territoriale ha argomentato la prognosi negativa circa l'astensione futura dalla commissione di altri reati non solo sul precedente specifico, ma anche sulla base di altri elementi di valutazione quali la reiterazione del reato per tre annualità, della condotta non collaborativa tenuta e dal precedente specifico.

Il diniego è motivato da una sostanziale prognosi sfavorevole che non viene specificatamente contestata, in un contesto di irrilevanza dell'età dell'imputata.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass