Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33222/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against seizure order due to lack of standing and procedural preclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33222/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant lacked standing to claim restitution of seized funds. The appellant argued the court's reasoning was illogical, but the court held that such claims require a specific ground under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to raise the necessary legal objections at the trial stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: A cassation appeal against seizure orders is admissible only for legal violations, excluding manifest illogicality which must be raised separately.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro probatorio inammissibilità ricorso mancanza interesse violazione legge codice procedura penale beni sequestrati inchiesta per appropriazione indebita confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 325 cod. proc. pen
Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004
606 stesso codice (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DIOP MANIANG, nato in Senegal il 27.7.1978 avverso la ordinanza in data 31.10.2023 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 31.10.2023 il Tribunale di Torino ha dichiarato l'inammissibilità del riesame proposto da Diop Maniang del decreto di convalida del sequestro probatorio avente ad oggetto un fascio di banconote di vario taglio ammontanti alla somma complessiva di C 920 rinvenute, insieme a frammenti di stupefacente tipo crack all'interno di una bustina di cellophane, sparsi anche nel resto della casa, all'esito di perquisizione domiciliare accanto al letto dove giaceva costui, dimorante nel suddetto appartamento con Dieng Pape, indosso al quale, fermato poco prima lungo la strada dalla PG, era stato trovato altro stupefacente ed altro danaro. A fondamento della declaratoria di inammissibilità è stata affermata la mancanza di interesse dell'impugnante che mai aveva affermato che il danaro gli appartenesse, sostenendo di essere estraneo a qualsivoglia condotta di spaccio svolta dal suo coinquilino, con il quale divideva solo le spese dell'affitto, e che non vantava perciò alcun titolo alla sua restituzione.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Diop ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce la carenza e/o la manifesta illogicità della motivazione, rilevando che in ordine alla appartenenza della somma rinvenuta nella camera da letto nessuna domanda gli era stata rivolta dal Gip in sede di convalida dell'arresto onde egli si era limitato a rispondere ai quesiti postigli affermando la sua estraneità ai fatti, ma che a seguito della sua scarcerazione aveva redatto di suo pugno una dichiarazione scritta con la quale attestava che il danaro oggetto di sequestro era "frutto dei suoi risparmi, conseguiti lavorando in nero", circostanza quest'ultima emersa anche nel corso dell'interrogatorio dove aveva asserito di svolgere attività come venditore ambulante e saltuariamente come aiutante nei mercati.

Contesta pertanto il diniego dell'ammissibilità della pretesa alla cessazione del vincolo sul danaro nella sua titolarità che neppure era stato rinvenuto accanto alla sostanza stupefacente, che si trovava in un mobile dell'appartamento

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, compendiandosi nel vizio di carenza e/o manifesta illogicità motivazionale del provvedimento impugnato, deve essere dichiarato inammissibile. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093;

Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, cit). Nella specie, mentre la dedotta carenza motivazionale è sconfessata dalle censure che lo stesso ricorrente rivolge alle argomentazioni spese dal Tribunale sabaudo a fondamento della rilevata mancanza di interesse ad impugnare, le contestuali doglianze in ordine alla manifesta illogicità della motivazione non possono, invece, essere esaminate da questa Corte in ragione della preclusione normativa indicata.

I giudici del riesame hanno ritenuto che la estraneità alle condotte di spaccio e detenzione di droga, proclamata dal ricorrente al momento del sopralluogo nell'abitazione da costui condivisa con il Dieng, implicasse anche la non appartenenza delle banconote rinvenute insieme ad una bustina di crack sul tavolino accanto al letto dove era sdraiato al sopraggiungere degli agenti di PG, collocazione questa reputata perciò segno del collegamento tra il danaro e il traffico illecito, laddove la contestazione sollevata dalla difesa, che sostiene invece che la sostanza stupefacente fosse stata trovata in un mobile non meglio individuato, non risulta suffragata da alcuna evidenza.

Peraltro, quand'anche la ritenuta non riconducibilità del danaro al Diop possa essere non in linea con il versamento della somma eseguito dagli operanti su un libretto postale aperto a suo nome, trattasi di un rilievo che, attenendo alla intrinseca coerenza del ragionamento probatorio, non può essere devoluto, per effetto delle richiamate preclusioni dettate dall'art. 325 cod. proc. pen., nella presente sede di legittimità. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3