Cassation annuls conviction for 2011 tax omission due to prescription while upholding 2012 charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's conviction regarding the 2011 tax omission due to the statute of limitations having expired, while maintaining the conviction for the 2012 omission. The appellant argued that the crime of 2011 was prescribed, a point the lower court failed to address, whereas the 2012 crime remained within the limitation period. The court applied the principle of partial res judicata, ruling that the prescription defense for one count could not invalidate the judgment on the other count, leading to the elimination of the penalty and equivalent confiscation for the prescribed offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Art. 620 c.p.p.: In cases involving cumulative charges where prescription applies to only one count, the principle of partial res judicata prevents the invalidity of one count from affecting the validity of the judgment regarding the other count, necessitating the elimination of the penalty for the prescribed offense.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marino Antonino, nato a Prizzi il 24/09/1964 avverso la sentenza del 27/10/2023 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo 2) della rubrica, limitatamente all'anno di imposta 2011, per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena, da effettuarsi eliminando il relativo aumento per la continuazione interna (un mese), disposto dal giudice di prime cure.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1), commesso in Imola il 24/01/2014 e il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 I' marzo 2000, n. 74 (capo 2) in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 e 2012, commesso in Imola il 30/12/2012 e 30/12/2013, ha concesso i benefici di legge.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo un motivo di ricorso. - Violazione di legge in relazione agli artt. 157-161 cod.pen., mancato rilievo da parte della Corte d'appello dell'estinzione dei reati di omessa presentazione per gli anni 2011 e 2012, per prescrizione come argomentato nelle conclusioni scritte inoltrate alla Corte d'appello per l'udienza di discussione. Chiede l'annullamento della sentenza.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo 2) della rubrica, limitatamente all'anno di imposta 2011, per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena, da effettuarsi eliminando il relativo aumento per la continuazione interna (un mese), disposto dal giudice di prime cure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Va premesso che con il ricorso per cassazione il ricorrente eccepisce unicamente l'estinzione del reato di cui all'art 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2), prescrizione che, in ogni caso, non è comunque maturata per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, accertato il 24/10/2014 (capo 1) che si prescriverà, tenuto conto del periodo di sospensione del corso dalla prescrizione il 04/06/2025. Va ancora rilevato che l'affermazione della responsabilità penale per il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, riguarda due anni imposta il 2011 e il 2012, e che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.
Igs. n. 74 del 2000, "non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine"; con l'effetto che la prescrizione del delitto inizia a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza medesima, come più volte affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01; Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635 - 01; Sez. 3, n. 17120 del 20/1/2015, Nicosi, Rv. 263251; Sez. 3, n. 22253 del 22/3/2016, Rocco, non massimata). Con riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2011, il termine in oggetto deve esser individuato - quale data ultima di scadenza - al 30/12/2012, parimenti per il 2012, il termine va individuato nel 30/12/2013.
A questo termine devono aggiungersi 223 giorni di sospensione del corso della prescrizione, e la prescrizione del reato relativa all'anno di imposta 2011, è maturata al 10/08/2023, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello e non è stata dichiarata da quel giudice. In applicazione del principio di cui alle Sezioni Unite Ricci (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01), la sentenza va annullata senza rinvio per prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2011.
Viceversa, non si è prescritto ad oggi il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2012, in quanto tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione di 223 giorni, la prescrizione maturerà al 09/08/2024 e dunque non è ad oggi prescritto. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente all'omissione della prestazione delle dichiarazioni fiscali di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2011, in applicazione del principio di cui alle Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01, secondo cui in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, e va, pertanto, eliminata la pena inflitta per il reato di cui all'art 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarato prescritto , a cura della Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 620 comma 1, lett I cod.proc.pen., come indicata dal giudice del merito in mesi uno di reclusione.
Va infine, revocata la confisca per equivalente del profitto del reato disposta in relazione al reato dichiarato prescritto nella misura di C 154.998,00, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen. ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore. Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo avere precisato che il richiamo, contenuto nell'art. 578-bis cod.proc.pen., alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge" - deve riconoscersi una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere, siccome formulato senza ulteriori specificazioni, anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (Sez.
U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 - 01), hanno, tuttavia, affermato che, stante la natura sanzionatoria, essa è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore e ove questa sia stata disposta per equivalente e non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578- bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342 - 01; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Rv. 282836 - 01; Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Rv. 282374 - 01). Da cui consegue che deve essere disposta la confisca equivalente come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 relativo all'anno di imposta 2011, perché estinto per prescrizione ed elimina la pena per esso inflitta di mesi uno di reclusione. Revoca la confisca per equivalente nella misura di C