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Sentenza — n. 33218/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for tax evasion crime extinguished by prescription and revokes equivalent confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision without remittal, ruling that the tax evasion crime was extinguished by prescription. The defense argued for dismissal based on mere tax presumptions, but the court confirmed the conviction relied on specific accounting documents. Consequently, the court revoked the equivalent confiscation order because it applied to facts occurring before the relevant procedural law entered into force.

Regesto Legislator

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Art. 157-161 cod. pen.; Art. 578 bis cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription, the equivalent confiscation must be revoked if it was ordered for facts predating the entry into force of the specific procedural provision governing such revocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription of criminal action equivalent confiscation retroactivity of procedural law tax evasion crime annulment without remittal reddito non dichiarato dichiarazione fiscale tardiva rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157-161 cod. pen.
Art. 578 bis cod. proc. pen.
74, dichiarato estinto per prescrizione, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen.
Art. 240 bis cod. pen.
Art. 322 ter cod. pen.
art. 578 bis cod.proc.pen
74, dichiarato estinto per prescrizione, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi
Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli
Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv.
Sez. 3, n. 17120 del 20/01/2015, Nicosi
Sez. 3, n. 22253 del 22/03/2016, Rocco
Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito
Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi
(Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv.
Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022
281342 - 01; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Rv.
Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021
282836 - 01; Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Casarano Vatter Mario, nato a Casarano il 17/04/1966 avverso la la sentenza del 26/06/2023 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Casarano Valer Mario in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1) perché estinto per prescrizione ed ha ridotto la pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2) in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011, con evasione di imposta pari a € 96.799,13. In Matino il 30/09/2012.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. - Vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale fondata su mere presunzioni tributarie e assenza di risposta alla censura difensiva sul punto. - Violazione di legge in relazione agli artt. 157-161 cod.pen. e omessa dichiarazione di estinzione del reato maturata in data antecedente alla sentenza impugnata e omessa risposta alla richiesta, avanzata all'udienza del 26/06/2022, di declaratoria di prescrizione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso per cassazione è fondato con riguardo al secondo motivo. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche in parte generico là dove non si confronta specificatamente con le ragioni della decisione. La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha esaminato e disatteso la censura rilevando che, come già argomentato dal giudice di primo grado, l'affermazione della responsabilità dell'imputato sia per il reato ex art.4 d.lgs n. 74/2000, dichiarato prescritto, sia per il reato di cui all'art. 5 d.lgs n. 74/2000, non discendeva da mere presunzioni tributarie, ma dall'esame della documentazione contabile della Impreservice srl ed in particolare dalla documentazione costituita dal c.d. "sottoconto di mastro" denominato "anticipo provvigioni a Walter Casarano" unitamente all'accertamento della G. di F. che dava atto dell'assenza di documentazione volta a sostenere la diversa ricostruzione quali "anticipo spese".

I giudici del merito, con doppio conforme accertamento, hanno argomentato, in modo autonomo e congruo, sulla scorta del materiale documentale, la sussistenza di redditi non dichiarati dall'imputato per l'anno 2010 e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011, con evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità che neppure viene specificatamente contestato al di là della mera affermazione dell'utilizzo di presunzioni tributarie.

5. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato. Al riguardo, occorre premettere che, per costante indirizzo di questa Corte, il delitto di omessa dichiarazione dei redditi o i.v.a. costituisce un reato omissivo proprio, che può essere commesso soltanto da chi, secondo la legislazione fiscale, è 1 obbligato alla relativa presentazione alla data della scadenza (per tutte, Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, Gabbana, Rv. 265121). Del pari, occorre altresì premettere che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000, "non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine"; con l'effetto che la prescrizione del delitto inizia a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza medesima, come più volte affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01;

Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635 - 01; Sez. 3, n. 17120 del 20/1/2015, Nicosi, Rv. 263251; Sez. 3, n. 22253 del 22/3/2016, Rocco, non massimata). Con riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2011, il termine in oggetto deve esser individuato nel 30/9/2012, come indicato nel capo di imputazione; su questo, poi, deve esser applicato l'ulteriore termine di tolleranza di 90 giorni, sì da pervenire - quale data ultima di scadenza - al 30/12/2012. A questo termine devono aggiungersi 150 giorni di sospensione del corso della prescrizione ( dal 01/10/2018 al 17/12/2018, dal 17/12/2018 al 28/01/2018 e dal 28/01/2019 al 28/02/2019 e non come indicato dalla sentenza impugnata di giorni 181), sicchè la prescrizione è maturata in data 29/05/2023, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza in grado di appello in data 26/06/2023, e non dichiarata (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01). 6.Alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del ricorrente consegue la revoca della confisca per equivalente disposta per il residuo reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarato estinto per prescrizione, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen. secondo cui "Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato", alla luce del portato applicativo come delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4145/2022.

La confisca per equivalente era stata disposta nei confronti di Casarano Valter Mario, rideterminata sino alla concorrenza della somma di C 96.799,13, pari all'importo complessivo dell'illecito profitto derivante dal reato dichiarato prescritto. Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo avere precisato che il richiamo, contenuto nell'art. 578-bis cod.proc.pen., alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge" - deve riconoscersi una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere, siccome formulato senza ulteriori specificazioni, anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 - 01), hanno, tuttavia, affermato che, stante la natura sanzionatoria, essa è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore e ove questa sia stata disposta per equivalente e non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578- bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342 - 01; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Rv. 282836 - 01; Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Rv. 282374 - 01). Da cui consegue che deve essere disposta la confisca equivalente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto pe