Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reiterating arguments already rejected by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a generic repetition of arguments previously rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to consider specific facts regarding accounting discrepancies and the voluntary nature of his administrative duties when assessing subjective intent. The court ruled that the territorial judges had already provided congruent reasoning based on the timing of the declaration deadline and the lack of efforts to obtain missing documents, making the new complaint legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; The appeal is inadmissible if the complaint is merely repetitive of arguments already considered and dismissed by the appellate court without presenting new substantive grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ioele Domenico, nato a Rogliano il 18/11/1977 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d'Appello, con sentenza del 17/04/2023, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari, in data 21/12/2020, ha condannato Ioele Domenico alla pena sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonché alle pene accessorie di legge per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Avverso il provvedimento Ioele Domenico, tramite difensore, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo nel quale lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al riconoscimento dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; ad avviso del difensore la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione, ai fini dell'esclusione del dolo, le seguenti circostanze: che l'imputato aveva richiesto la documentazione societaria al precedente amministratore; che la documentazione contabile consegnatagli presentava discrasie tra quanto indicato nei registri contabili e le fatture emesse; che in costanza della sua amministrazione l'imputato aveva sempre ottemperato agli obblighi dichiarativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico. La giurisprudenza di Questa Corte di legittimità si è da tempo e più volte espressa nel senso del carattere generico e quindi inammissibile della doglianza meramente ripetitiva di quella svolta dinanzi al giudice di appello (ex pluribus v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carialo e altri, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 2005, Giagnorio, Rv. 231708;
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Il motivo di ricorso proposto costituisce mera reiterazione di quello già sollevato davanti alla Corte d'Appello e da questa debitamente considerate e disattesecon argomentazioni immuni da censure di ordine logico. I giudici hanno, infatti, congruamente argomentato in ordine alla sussistenza, in capo a Ioele Domenico, dell'obbligo di presentare la dichiarazione evidenziando che lo stesso aveva assunto la carica di amministratore nella pendenza del termine del 30.9.2024 previsto per la presentazione della dichiarazione.
Hanno, altresì, sottolineato che dall'istruttoria espletata è emerso che l'imputato, non si è attivato in alcun modo per ottenere la documentazione non consegnatagli e per regolarizzare la sua posizione tributaria. La Corte territoriale, dunque, nell'evidenziare la ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale, ha fatto buon governo del principio enunciato dalla giurisprudenza di Questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01).• Per queste ragioni, il ricorso deve essere considerato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom