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Sentenza — n. 33147/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33147/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33147/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 6.7.2023 il Tribunale di Pescara ha condannato Pasquale Marzuoli e Giovanni Mazzocchetti alla pena di C 6.000 di ammenda ritenendoli responsabili, il primo in qualità di titolare della Di.Ma. Costruzioni s.n.c. e il secondo di dipendente, del reato ex art. 256, secondo comma lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33147/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). In altri termini, il principio di conservazione degli atti giuridici cui è sotteso il meccanismo della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, quinto comma cod. proc. pen. non permette di derogare, una volta constatata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza della voluntas impugnationis, alle regole proprie del rimedio effettivamente esperibile, in forza delle quali il gravame avrebbe dovuto essere proposto. Ciò premesso, va tuttavia rilevato che l'appello, erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di primo grado, non supera il vaglio di ammissibilità innanzi a questa Corte.

Parole chiave

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rifiuto edile vizio di costruzione smaltimento dei rifiuti responsabilità dell'architetto rifiuti di plastica rifiuti chimici
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Testo completo

la seguente Deposittita in Cancelleria SENTENZA Oggi, 2? AC3, 2C24 sul ricorso proposto da MARZUOLI PASQUALE, nato a Pescara il 17.5.1978 MAZZOCCHETTI GIOVANNI, nato a Pescara il 3.11.1978 avverso la sentenza in data 6.7.2023 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.7.2023 il Tribunale di Pescara ha condannato Pasquale Marzuoli e Giovanni Mazzocchetti alla pena di C 6.000 di ammenda ritenendoli responsabili, il primo in qualità di titolare della Di.Ma. Costruzioni s.n.c. e il secondo di dipendente, del reato ex art. 256, secondo comma lett.

a) d. Igs. 152/2006 di smaltimento di rifiuti costituiti da sfabbricidi provenienti dal cantiere edilizio in cui lavoravano in area pubblica commesso in data 6.2.2019.

2. Avverso la suddetta sentenza gli imputati hanno congiuntamente proposto ricorso innanzi alla Corte di appello di L'Aquila, riconvertito dai giudici distrettuali, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, 3 comma cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo chiedono l'assoluzione per mancanza tanto dell'elemento materiale quanto di quello psicologico, rilevando come il ragionamento deduttivo del primo giudice non sia supportato da alcuna risultanza probatoria concreta atteso che:

a) il teste Di Tullio non aveva affatto visto il Mazzocchetti sversare i rifiuti nell'area avendolo preventivamente diffidato, una volta che questi si era fermato con il camion carico di detriti nei pressi del terreno, dal farlo essendosi invece l'imputato allontanato alzando le spalle per fare un telefonata;

b) che la Polizia Municipale non aveva compiuto alcun accertamento sulla tipologia dei rifiuti abbandonati sul terreno essendosi limitata a constatare che ad occhio erano dello stesso tipo;

c) che la difesa aveva prodotto il Formulario dei rifiuti dell'impresa attestante che il giorno 6.2.2019 i detriti provenienti dal cantiere in cui era impegnata erano stati regolarmente smaltiti presso un Centro autorizzato;

d) che a detta del denunciante era già da due settimane che sul terreno in questione aveva visto accumularsi calcinacci;

e) che l'area suddetta si trova a ridosso del cimitero dove più ditte stavano operando per ristrutturare alcune cappelle gentilizie ivi ubicate. Concludono quindi affermando che non vi sia nessuna prova della condotta, né tantomeno che la stessa sia stata posta in essere il 6.2.2019. 2.2. Con il secondo motivo chiedono l'assoluzione per insussistenza dell'elemento soggettivo rilevando che la reazione del Mazzocchetti alla diffida ricevuta dal Di Tullio era consistita in una semplice alzata di spalle, condotta che certamente non denotava la sua volontà di disfarsi dei rifiuti, ben potendo essere interpretata come una forma di risentimento per il tempo che avrebbe perso a seguito dell'intromissione dello sconosciuto. 2.3. Con il terzo motivo chiedono in via subordinata alle superiori doglianze il riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla circostanza che il terreno invaso dai detriti era stato successivamente bonificato

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Se a fronte di un gravame formalmente proposto innanzi ad un giudice non competente il sistema processuale prevede al suo interno, al fine di salvaguardare la presumibile volontà della parte, il meccanismo della conversione dell'impugnazione mediante l'attivazione del rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico al fine di conseguire il risultato auspicato dalla parte, ovverosia la trasmissione degli atti al giudice competente, ciò non si traduce tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato: l'atto convertito deve aver infatti, i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, non consentendo il favor impugnationis deroghe di sorta alle norme che formalmente e sostanzialmente disciplinano i diversi mezzi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092;

Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). In altri termini, il principio di conservazione degli atti giuridici cui è sotteso il meccanismo della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, quinto comma cod. proc. pen. non permette di derogare, una volta constatata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza della voluntas impugnationis, alle regole proprie del rimedio effettivamente esperibile, in forza delle quali il gravame avrebbe dovuto essere proposto. Ciò premesso, va tuttavia rilevato che l'appello, erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di primo grado, non supera il vaglio di ammissibilità innanzi a questa Corte.

Nel ricorso in esame non soltanto le contestazioni svolte dalla difesa si sviluppano integralmente nell'orbita del merito chiedendosi, in una prospettiva che deborda integralmente dal giudizio di legittimità, una rivalutazione delle risultanze istruttorie secondo la diversa lettura ivi indicata ovvero la disamina di produzioni documentali tralasciate dal giudice di primo grado a dispetto della asserita rilevanza ai fini dell'accertamento della condotta tenuta dal dipendente della s.n.c. Di. Ma. Costruzioni gestita dal coimputato Marzuoli, ma anche le istanze formulate con il gravame fuoriescono dal perimetro del sindacato riservato alla Corte di cassazione, non venendo articolato alcun vizio da cui risulti inficiata la sentenza impugnata che possa tendere al suo annullamento, bensì soltanto esternate richieste assolutorie volte a sovvertire nel merito l'impugnata condanna, ovvero dirette al contenimento del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C