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Sentenza — n. 33113/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to material error correction and loss of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because a prior single-judge order had already corrected a material error in the lower court's judgment. The appellant argued the appeal was necessary to add the suspended sentence to the operative part, but the court noted this correction was legally effective. Consequently, the appeal was rejected due to the subsequent lack of legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A material error correction order by a single judge renders a subsequent cassation appeal inadmissible due to the loss of interest.

Parole chiave

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material error correction loss of legal interest inadmissible appeal suspended sentence single judge order attenuazione libera della pena errore nella commisurazione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Come evidenziato anche dalla difesa del ricorrente, in data 23 giugno 2023 il giudice monocratico di Cassino provvedeva con ordinanza alla correzione di errore materiale della sentenza ex art. 130 cod. proc. pen., aggiungendo nel dispositivo le parole "Pena sospesa".
Art. 366 cod. proc. pen.
Decreto n. 68 del 28/4/2016
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Cassino applicava ad Antonio Cardillo la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., nel modo che segue: ritenuta la continuazione del fatto per cui si procede con quello giudicato con la sentenza Tribunale di Cassino n.
art. 130 cod. proc. pen
Come evidenziato anche dalla difesa del ricorrente, in data 23 giugno 2023 il giudice monocratico di Cassino provvedeva con ordinanza alla correzione di errore materiale della sentenza ex art. 130 cod. proc. pen., aggiungendo nel dispositivo le parole "Pena sospesa".
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cardillo Antonio, nato a Mignano Monte Lungo il 23/04/1955, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 15/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Cassino applicava ad Antonio Cardillo la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., nel modo che segue: ritenuta la continuazione del fatto per cui si procede con quello giudicato con la sentenza Tribunale di Cassino n. 888/21, divenuta irrevocabile il 17/0/2021, ridotta la pena per il rito, applica a Cardillo Antonio su richiesta delle parti l'aumento per la continuazione con il reato oggetto del presente processo • pari a mesi 3 di arresto ed euro 600 di ammenda, determina la pena complessiva per i reati in continuazione in mesi 9 di arresto ed auro 2.000 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Cardillo, lamentando vizio di motivazione, in quanto il progetto di pena concordato con il pubblico ministero prevedeva anche la concessione della sospensione condizionale della pena, peraltro citata in motivazione, ma immotivatamente assente nel dispositivo della sentenza.

3. In data 29/11/2023 l'Avv. Vincenzo Cortellessa depositava memoria in cui evidenziava che in data 23 giugno 2023 il giudice monocratico di Cassino aveva provveduto con ordinanza alla correzione di errore materiale della sentenza, inserendo nel dispositivo le parole: "Pena sospesa".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Come evidenziato anche dalla difesa del ricorrente, in data 23 giugno 2023 il giudice monocratico di Cassino provvedeva con ordinanza alla correzione di errore materiale della sentenza ex art. 130 cod. proc. pen., aggiungendo nel dispositivo le parole "Pena sospesa". La memoria depositata dal difensore non può essere interpretata come rinuncia al ricorso, trattandosi di atto che l'imputato deve compiere personalmente e non avendo il ricorrente conferito al difensore procura speciale per rinunciare al ricorso. Il ricorso deve, comunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Co