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Sentenza — n. 33112/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient rather than absent motivation in preventive seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Cassella's appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal provided sufficient motivation regarding the seizure. Although the appellant argued for a lack of reasoning on urgency and relevance, the court found the decision detailed enough to address both the connection to the crime and the risk of repetition. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal regarding preventive real measures is admissible only for violation of law, which requires the absence or mere appearance of motivation; mere insufficiency of reasoning does not constitute a violation of law and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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preventive seizure violation of law insufficient motivation cassation appeal periculum in mora relevance of seized item procedural costs minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.p.
Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.
art. 325 c.p
Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina
226710 — 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli
35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cassella Francesco, nato a Benevento il 11/03/1968, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Benevento del 14/09/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/09/2023, il Tribunale del riesame di Benevento rigettava l'istanza di riesame avanzata da Francesco Cassella avverso il provvedimento del GIP di Benevento con cui aveva disposto la convalida e l'emissione di nuovo sequestro preventivo di una buca nel terreno di cm. 50x500 operato d'urgenza in data 18/08/2023 dai Carabinieri in Telese Terme, oggetto di abbruciamento di rifiuti.2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, lamentando violazione di legge in riferimento l'assenza di motivazione in ordine al periculum in mora e alla esistenza del nesso di pertinenzialità tra la res sequestrata e il reato ipotizzato.

3. In data 28 dicembre 2023, l'Avv. Giuseppe Maturo, per l'imputato, depositava memoria in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 — 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l'automatica inammissibilità dell'odierno profilo di censura, in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge (sub specie carenza di motivazione, che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione.

Ed infatti il Tribunale del riesame motiva in modo preciso sia in riferimento al nesso di pertinenzialità, evidenziando come i rifiuti combusti (non una sola volta, ma in numerose occasioni, tanto da rendere necessario il reiterato intervento delle FF.00.) fossero costituiti prevalentemente da bombolette di vernice spray e solventi, beni compatibili con l'attività di autolavaggio a gettoni svolta dall'indagato, sia in ordine al periculum, identificato nel pericolo di reiterazione del reato, in quanto la materiale disponibilità del bene in prossimità del luogo in cui il Cassella esercita l'attività di autolavaggio potrebbe favorirne la prosecuzione, tenuto anche conto degli interventi volti a "sedare" le fiamme dei giorni precedenti al sequestro.

Il ricorso, pur censurando formalmente una violazione di legge, di fatto attacca la motivazione del provvedimento (laddove, ad esempio, contesta l'utilità del sequestro di una piccola porzione di terreno a fronte della Vastità dell'immobile di proprietà della moglie del ricorrente), risultando, di tal guisa, inammissibile.

3. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme