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Sentenza — n. 33110/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding preventive seizure proportionality based on declared income only.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33110/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the proportionality of a preventive seizure based on alleged errors in calculating the defendant's income. The defense argued that the lower court ignored unreported earnings from a bar, while the prosecution and court found the seized property was an investment asset purchased with funds inconsistent with declared income. The Court ruled that such arguments constitute a lack of logical motivation rather than a violation of law, which is the sole ground for cassation against seizure orders.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against preventive seizure orders is admissible only for violation of law, excluding mere errors in reasoning or lack of logical motivation in the proportionality assessment.

Parole chiave

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preventive seizure proportionality cassation admissibility threshold declared income verification violation of law standard logical motivation defect criminal procedure appeal asset seizure review reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325 c.p.p.
269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di Moatmed deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 240 bis c.p.p.
pen., sia dell'immobile sito in Rieti, alla via Martiri delle Fosse Ardeatine, in tal caso ai sensi degli art. 240 bis cod.
D.P.R. n. 309 del 1990
73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il sequestro preventivo sia della somma di 44.930 euro, ai sensi degli art.
Art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Rieti, per quanto in questa sede rileva, aveva disposto nei confronti di Moatmed Abobakr Hamed Mohamed, indagato rispetto a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R.
Art. 240 c.p.
pen., sia dell'immobile sito in Rieti, alla via Martiri delle Fosse Ardeatine, in tal caso ai sensi degli art. 240 bis cod.
Art. 321 c.p.p.
309 del 1990, il sequestro preventivo sia della somma di 44.930 euro, ai sensi degli art. 321, comma 2, cod.
art. 240 bis cod. pen
pen., sia dell'immobile sito in Rieti, alla via Martiri delle Fosse Ardeatine, in tal caso ai sensi degli art. 240 bis cod. pen.
art. 325 cod. proc. pen
269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod.
art. 606 cod. proc. pen
E) dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moatmed Abobakr Hamed Mohamed, nato in Egitto il 21-06-1998, avverso l'ordinanza del 28-09-2023 del Tribunale di Rieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministéro, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 2 6 AGO. 2024 IL FLn,:"ZIONA uanc'

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 settembre 2023, il Tribunale del riesame di Rieti confermava il decreto del 4 agosto 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Rieti, per quanto in questa sede rileva, aveva disposto nei confronti di Moatmed Abobakr Hamed Mohamed, indagato rispetto a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il sequestro preventivo sia della somma di 44.930 euro, ai sensi degli art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen., sia dell'immobile sito in Rieti, alla via Martiri delle Fosse Ardeatine, in tal caso ai sensi degli art. 240 bis cod. pen. e 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale laziale, Moatmed Abobakr Hamed Mohamed, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'inosservanza degli art. 125, 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen., evidenziando, rispetto al sequestro dell'immobile, che i giudici dell'impugnazione cautelare hanno ritenuto erroneamente che il giudizio di proporzionalità tra il bene in sequestro e il patrimonio dell'indagato vada eseguito commisurando solo il reddito dichiarato, mentre in realtà occorre tenere conto di ogni altro compenso di provenienza lecita.

Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere giustificabile l'acquisto dell'immobile da parte dell'indagato, considerando anche i proventi del "bar dei platani" condotto in fitto da Moatmed a partire dal maggio 2020, ovvero in stretta connessione temporale con l'acquisto dell'immobile avvenuto il 23 febbraio 2021 al prezzo di 47.000 euro, atteso che, come risulta dalle dichiarazioni rese da Maurizio Meneghino e da Guermah Sophia in sede di indagini difensive, il reddito non confluito nelle dichiarazioni fiscali può essere stimato in almeno 15.000 euro al mese, per cui l'acquisto dell'immobile era di certo alla portata di Moatmed.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione dell'apprensione dell'immobile di cui si discute, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P. 2.1. In particolare, il Tribunale ha ricordato che nei confronti di Moatmed, in relazione ai plurimi episodi di spaccio a lui contestati, è stato disposto il sequestro non solo della somma di somma di 44.930 euro quale provento delle cessioni illecite, ma anche dell'immobile di sua proprietà, sito in Rieti, alla via Martiri delle Fosse Ardeatine; quest'ultimo sequestro è avvenuto ai sensi degli art. 240 bis cod. pen. e 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, al fine di anticipare gli effetti della confisca "allargata", che può essere disposta ove ricorrano due presupposti, ossia la qualità di condannato per taluno dei delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la sproporzione del patrimonio di cui il condannato ha la disponibilità, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica.

In tal senso, è stato evidenziato nell'ordinanza impugnata (pag.

6) che l'immobile in questione è stato acquistato da Moatmed in data 23 febbraio 2021 al prezzo di 47.000 euro, corrisposto con 4 assegni circolari di 11.750 euro ciascuno; ciò premesso, non è stato condiviso l'assunto difensivo secondo cui il bene immobile de quo era stato acquistato in epoca antecedente alla commissione dei fatti di causa, atteso che questi ultimi risalgono a epoca compresa tra il 2018 e l'aprile 2023, per cui l'acquisto è avvenuto quando l'attività illecita era già iniziata, attività che ha generato un profitto calcolato in 49.000, ossia un importo quasi coincidente con il valore economico dell'unità immobiliare acquistata nel 2021.

Parimenti irrilevanti sono state ritenute dai giudici dell'impugnazione cautelare sia le retribuzioni allegate dal ricorrente (tre buste paga risalenti al periodo novembre 2019-gennaio 2020, la prima di 900 euro e le altre due di 1.200 euro ciascuna), in quanto del tutto inidonee a giustificare l'operazione immobiliare, sia le dedotte cessioni di autovetture, in quanto avvenute tra il gennaio e il dicembre 2022, dunque in epoca successiva all'acquisto in esame, sia la somma di 900 euro percepita a titolo di risarcimento danni, trattandosi di importo corrisposto nei mesi di settembre e novembre 2022, sia ancora la mera titolarità in capo a Moatmed di una ditta individuale che svolgerebbe attività edile, stante l'assenza di qualsivoglia riscontro volto a documentare l'effettivo svolgimento dell'attività di impresa.

Quanto poi alle dichiarazioni del proprietario (Maurizio Meneghino) e della dipendente (Sophia Guermah) del "bar dei platani" sito in Rieti al viale Maraini, esercizio commerciale che Moatmed aveva condotto in affitto dal maggio 2020, il Tribunale, oltre a rimarcarne la genericità rispetto all'indicazione degli introiti percepiti, ha evidenziato che, in ogni caso, l'indagato nell'anno 2020 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente di poco superiori a 5.000 euro, da cui vanno detratti i costi sostenuti per il pagamento del canone di locazione annuale di 3.600 euro, per cui ogni eventuale entrata in nero non avrebbe potuto giustificare l'acquisto dell'immobile, costituito da tre appartamenti, due locali a uso autorimessa e un terreno pertinenziale, evidentemente acquistati ad uso investimento, come dimostrato dal fatto che l'indagato, oltre a non abitarvi, ha posto in vendita le unità immobiliari in epoca antecedente al febbraio 2023 al prezzo di 125.000 euro. 2.2.

Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa ben potranno essere sviluppati e approfonditi, anche a livello probatorio, nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto alla sequestrabilità ai sensi degli art. 240 bis cod. proc. pen. e 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 dell'immobile de quo, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche e anzi coerenti con le acquisizioni investigative sin qui disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di Moatmed deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr