Cassation court dismisses appeals against provisional seizure of company assets deemed fictitious screens of an investigated individual.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Merzario 1835 s.p.a. and Franciacorta DOCG Import-Export s.r.l. inadmissible regarding a provisional seizure order. The companies argued the seizure order lacked sufficient motivation and incorrectly characterized their assets as fictitious screens for the investigated individual, Marco Bonanno. The court rejected these claims, finding the lower court's detailed reasoning based on multiple factual elements to be coherent and reasonable, thus satisfying legal requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000: The Court of Cassation holds that a provisional seizure order is not vitiated by apparent motivation if the lower court's reasoning is articulated, precise, and grounded in a plurality of significant and congruent factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Merzario 1835 s.p.a., in persona del legale rappresentante 2. Franciacorta DOCG Import-Export s.r.I., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 04/12/2023 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito, per i ricorrenti, l'Avv. Francesco Paone, quale difensore della "Franciacorta DOCG Import-Export s.r.I., nonché quale sostituto processuale dell'Avv. Salvatore Impradice, difensore della Merzario 1835 s.p.a., che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 4 dicembre 2023, e depositata il 18 gennaio 2024, il Tribunale di Modena, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposto nell'interesse delle società "Merzario 1835 s.p.a." e "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Modena ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente sui beni delle stesse, siccome ritenute «mero schermo fittizio» dell'indagato Marco Bonanno. Il sequestro è stato ordinato con riferimento ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 3, 8, 10 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, e 2621 cod. civ.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe la società "Merzario 1835 s.p.a.", con atto sottoscritto dall'Avv. Salvatore Impradice, e la società "Franciacorta Docg Import Export s.r.l.", con atto sottoscritto dall'Avv. Francesco Paone.
3. Il ricorso della società "Merzario 1835 s.p.a." è articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta configurabilità dell'impresa come mero schermo fittizio dell'indagato Marco Bonanno. Si deduce che l'ordinanza impugnata espone una motivazione apparente, perché priva dei requisiti minimo di coerenza, completezza e ragionevolezza, con riferimento al carattere fittizio e strumentale della società "Merzario 1835 s.p.a." rispetto all'indagato Marco Bonanno e al raggiungimento di fini esclusivamente personali del medesimo.
Si rappresenta che i provvedimenti cautelari hanno ritenuto, in modo apodittico, che un unico episodio, quello relativo all'acquisto di un appartamento, costituisca esemplificazione di una situazione di costante ed immanente situazione di fittizia consistenza della società. Si rileva inoltre che erroneamente l'acquisto immobiliare è ritenuto fittizio dai Giudici del merito cautelare. L'ordinanza impugnata ha ritenuto la fittizietà dell'acquisto perché Marco Bonanno avrebbe dapprima fatto figurare la "Merzario 1835 s.p.a." come promissaria acquirente nel relativo preliminare, facendole inoltre corrispondere la caparra di 450.000,00 euro, e, poi, sarebbe intervenuto in proprio nel definitivo, senza però effettivamente restituire alla società tale somma, e sebbene l'operazione fosse del tutto estranea all'oggetto sociale dell'impresa.
Si sottolinea che in sede di riesame, la difesa aveva documentato che:
a) la restituzione della somma era avvenuta mediante compensazioni con crediti di Marco Bonanno nei confronti della società, derivanti da finanziamenti effettuati in conto soci e dalla cessione di un marchio, fondati su contratti validi, aventi data certa ed inseriti in contabilità aziendale;
b) la partecipazione della società al contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile era stata regolarmente deliberata dagli organi sociali;
c) nell'oggetto sociale della "Merzario 1835 s.p.a." rientra anche «qualsiasi operazione [...] immobiliare [..] che l'organo amministrativo ritenga necessaria ed utile per conseguire lo scopo sociale»;
d) la società aveva ampie disponibilità economiche, ed aveva rettificato in modo corretto la voce "conto finanziamento soci" in modo da dare conto della compensazione con il credito verso Marco Bonanno per il recupero della somma versata a titolo di caparra nel contratto preliminare per l'acquisto immobiliare. Si osserva che l'ordinanza impugnata non si è in alcun modo confrontata con gli elementi documentali prodotti dalla difesa in relazione ai profili appena indicati, sebbene gli stessi escludono la fittizietà dell'operazione.
4. Anche il ricorso della società "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." è articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta configurabilità dell'impresa come mero schermo fittizio dell'indagato Marco Bonanno. Si deduce che l'ordinanza impugnata espone una motivazione apparente, perché indica, a fondamento della conclusione secondo cui la società "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." avrebbe natura fittizia e di mero schermo dell'indagato Marco Bonanno, elementi del tutto incongrui. Si rileva, precisamente, che gli elementi valorizzati sono:
a) le modalità di redazione dei verbali di assemblea della società "Franciacorta Docg Import Export s.r.l.", siccome del tutto analoghi a quelle relative alla società "Merzario 1835 s.p.a.";
b) la titolarità, da parte della società "Franciacorta Docg Import Export s.r.l.", di quote di minoranza della società "Merzario 1835 s.p.a." e della società "A&G Real Estate s.p.a.". Si osserva che questi elementi, però, sono idonei solo a dimostrare che la società "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." era parte della galassia di società riferibili a Marco Bonanno, ma non anche che la stessa costituisca un mero schermo fittizio di quest'ultimo. Si aggiunge che, come emerge dalla documentazione prodotta in sede di riesame, la società "Franciacorta Docg Import Export s.r.l.", fino al sequestro, era attiva nel settore del commercio vinicolo, dava lavoro a svariati agenti di vendita e stipulava anche contratti di rivalutazione di marchi appartenenti ad aziende del settore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.2. Per l'esame delle censure formulate in entrambi i ricorsi, è utile individuare i requisiti necessari per poter applicare il sequestro e la confisca ai beni formalmente nella titolarità di una società considerandoli come beni in realtà appartenenti alla persona fisica che "controlla" la persona giuridica. 2.1. In proposito, occorre richiamare innanzitutto un principio ampiamente consolidato, di carattere generale. Secondo questo principio, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in tema di reati tributari, la confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 322-ter cod. pen. può essere disposta sui beni dell'ente, nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo - cui detto ente è riconducibile - agisca come effettivo titolare dei beni (così Sez.
U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 - 01, e Sez. 1, n. 50823 del 27/06/2017, dep. 2018, New Parco delle Rose s.r.I., Rv. 274640 - 01). 2.2. In coerente sviluppo di questo principio, ossia sul presupposto della diretta ed immediata appartenenza dei beni, formalmente nella titolarità della "società-schermo", alla persona fisica che ne ha l'effettiva disponibilità, la giurisprudenza ha compiuto ulteriori precisazioni. Per un verso, si è affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto sul patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui l'indagato agisca come effettivo titolare dei beni anche nel caso in cui il vincolo reale sia riferito al profitto di un reato che il titolare sostanziale della società-schermo abbia commesso in una diversa veste, ossia quale amministratore di altra società ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti (Sez. 3, n. 34956 del 01/10/2020, Zhou Deli, Rv. 280541 - 01).
Sotto altro profilo, si è osservato che, in tema di confisca per equivalente operata per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, la natura di società-schermo ben può essere compatibile con l'operatività della stessa, atteso che detta caratteristica non comporta necessariamente l'autonomia dell'ente rispetto a chi lo gestisce ed amministra (Sez. 3, n. 12920 del 11/02/2022, Currò, Rv. 282986 - 01).
3. L'ordinanza impugnata espone in modo dettagliato le ragioni per cui ritiene che le società "Merzario 1835 s.p.a." e "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." siano meri schermi fittizi di Marco Bonanno. 3.1. Il Tribunale premette che Marco Bonanno è persona gravemente indiziata dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 3, 8, 10 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, e sottoposta per gli stessi a misura cautelare personale di tipo custodiale confermata in sede di riesame. Espone poi che le società ricorrenti non hanno formulato davanti ad esso alcuna questione in tema di fumus commissi delicti e di periculum in mora, e segnala, in via esemplificativa, fatti indicativi della sussistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto da cui desumere indizi a carico di Marco Bonanno per i reati di indebita compensazione allo stesso ascritti con riferimento agli anni di imposta 2018, 2019, 2020 e 2021. 3.2.
L'ordinanza impugnata, a questo punto, indica perché le società "Merzario 1835 s.p.a." e "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." debbono essere ritenute meri schermi fittizi di Marco Bonanno, anche riportando e rispondendo espressamente alle deduzioni formulate dalla difesa. Segnala, innanzitutto, che:
a) con riguardo a "Franciacorta Docg Import Export s.r.l.", Marco Bonanno risulta essere il legale rappresentante nonché proprietario dell'intero capitale sociale della stessa;
b) con riguardo a "Merzario 1835 s.p.a.", Marco Bonanno risulta essere il legale rappresentante nonché proprietario del capitale sociale nella misura del 49 % in prima persona, del 19 % attraverso la "Franciacorta Docg Import Export s.r.l.", da lui partecipata in misura totalitaria, nonché ancora socio di altre società titolari di ulteriori quote. Rappresenta, poi, che Marco Bonanno si è avvalso della società "Merzario 1835 s.p.a." per acquistare un immobile, poi donato alla sua convivente, facendo versare all'ente una caparra di 450.000,00 euro, a fronte di un prezzo complessivo di 1.250.000,00 euro. Precisa che tale operazione di acquisto immobiliare da parte della "Merzario 1835 s.p.a." è anomala perché:
a) estranea all'oggetto sociale della società;
b) non autorizzata preventivamente dall'assemblea, essendo stati la stipulazione del preliminare ed il versamento della caparra comunicati solo dopo due mesi alla società;
c) caratterizzata da modalità «meramente formali» di restituzione della somma di 450.000,00 euro alla società, siccome eseguita mediante compensazione in parte con la quota di finanziamento soci infruttifera per 200.000,00 euro, e, per il resto, con parte del compenso dovuto a Marco Bonanno per la cessione in utilizzo e compravendita del marchio "Merzario". Evidenzia, ancora, che indicativi sono i verbali relativi alle assemblee delle due società. Rimarca, in particolare, che i verbali relativi all'approvazione dei bilanci di esercizio sia della "Merzario 1835 s.p.a.", sia della "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." vedono la partecipazione esclusivamente di Marco Bonanno quale amministratore unico e di Alfredo Esposito quale segretario, e sono stati redatti utilizzando lo stesso modello e le stesse espressioni linguistiche.
A ( 4. In applicazione dei principi giuridici applicabili, e degli elementi di fatto esposti, l'ordinanza impugnata è immune da vizi nel ritenere che le società "Merzario 1835 s.p.a." e "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." siano meri schermi fittizi di Marco Bonanno e, quindi, che i beni formalmente intestati alle stesse possano essere sottoposti a sequestro a fini di confisca per equivalente come beni appartenenti, di fatto, a Marco Bonanno. In particolare, la motivazione dell'ordinanza impugnata, nell'affermare che società "Merzario 1835 s.p.a." e "Franciacorta Docg Import Export s.r.l." sono meri schermi fittizi di Marco Bonanno, è estremamente articolata e precisa, e poggia su una pluralità di elementi, sopra sintetizzati nel § 3.2, ciascuno dei quali autonomamente significativo e congruo ai fini indicati.
È pertanto manifestamente infondata la critica alla stessa come motivazione meramente apparente, unica censura ammessa in sede di legittimità per contestare la correttezza del discorso giustificativo di un provvedimento in materia di misure cautelari reali (cfr. per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01, e Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i