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Sentenza — n. 32763/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding false declaration in social benefit application lacking digital signature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Hamza Said's appeal against his conviction for false declaration in a social benefit application. The appellant argued that the lack of a specific digital signature rendered the document legally invalid and incapable of constituting the crime of false declaration. The court ruled that an invalid document can still constitute a crime if it was formally accepted and produced legal effects, such as the actual disbursement of funds.

Regesto Legislator

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Art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005; Art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019: A false declaration contained in a telematic application lacking the required digital signature constitutes the crime of false declaration if the document was formally accepted and produced legal effects, as the crime requires an invalid but existing act rather than a non-existent one.

Parole chiave

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false declaration crime telematic application validity digital signature requirements social benefit fraud invalid document criminal liability uso di false generalità falsa dichiarazione della parte credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005
Alessandro Casano, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 65 d.lgs.
Art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
82/2005 ad integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nella specie la domanda dell'imputato, nella quale era omessa una informazione dovuta, non solo era idonea a produrre effetti giuridici, ma li ha specificamente prodotti, perché è stata formalmente acquisita e protocollata dall'I.N.P.S.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
82 del 2005, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta falsità della domanda per la concessione del reddito di cittadinanza.
art. 479 cod. pen
Del resto, in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Nirella
Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Nirella, Rv.
Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa
165607 - 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hamza Said, nato in Tunisia il 04/11/1989 avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 30 marzo 2023, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Said Hamza per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n 4 del 2019, e lo aveva condannato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, previa applicazione della diminuente per il rito e delle attenuanti generiche, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, Said Hamza, in data 30 ottobre 2020, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all'atto di presentazione della relativa domanda, avrebbe dichiarato, contrariamente al vero, di non essere sottoposto ad alcuna misura cautelare personale, in quanto egli in quel momento era gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione Said Hamza, con atto sottoscritto dall'Avv. Alessandro Casano, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta falsità della domanda per la concessione del reddito di cittadinanza. Si deduce che la Corte ha illegittimamente omesso di considerare che, a norma dell'art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005, tutte le domande e le autocertificazioni inoltrate per via telematica sono valide se sottoscritte con le modalità ivi previste, e che, però, nella specie, la domanda dell'imputato non è stata sottoscritta con una di tali modalità, sicché era inidonea a produrre effetti nei confronti dell'INPS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Il ricorso pone l'esame della seguente questione: se sia idonea ad integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, di. n. 4 del 2019, una falsa attestazione contenuta in una domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82 del 2005 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale") per le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. La risposta deve essere positiva perché la mancata sottoscrizione della domanda con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82 del 2005 non determina l'inesistenza della stessa, e quindi non preclude alla medesima di produrre effetti, ma incide soltanto (ed eventualmente) sulla sua validità.

Del resto, in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Nirella, Rv. 165607 - 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv. 280151 - 01).

3. Nella specie, la domanda dell'imputato, nella quale era omessa l'informazione dovuta della sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quel momento in atto, inoltrata per via telematica e non sottoscritta, è stata formalmente acquisita e protocollata dall'I.N.P.S. La precisata domanda, inoltre, come puntualmente precisato dalla sentenza di primo grado, ha costituito presupposto per l'erogazione, effettivamente avvenuta, del reddito di cittadinanza nel mese di novembre 2000.

4. Deve quindi concludersi, in considerazione di quanto indicato nei §§ 2 e 3, che la conclusione della sentenza impugnata è immune da vizi. Posta l'idoneità della falsa attestazione contenuta in una domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82/2005 ad integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nella specie la domanda dell'imputato, nella quale era omessa una informazione dovuta, non solo era idonea a produrre effetti giuridici, ma li ha specificamente prodotti, perché è stata formalmente acquisita e protocollata dall'I.N.P.S. ed ha determinato l'erogazione di una rata del reddito di cittadinanza.

5. Alla infondatezza delle censure, seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle