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Sentenza — n. 32266/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment declaring crime extinguished by prescription due to procedural delay error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the appeal judgment which had declared the crime extinguished by prescription. The lower court had incorrectly rejected the appeal as late, failing to account for a fifteen-day extension to the appeal period granted by recent legislation. Consequently, the court ruled that the crime was not extinguished by prescription because the appeal was timely filed under the new rules.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 620 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.: When a recent amendment extends the appeal period, a judgment declaring a crime extinguished by prescription based on a premature expiration of the old period is void.

Parole chiave

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criminal appeal period statutory time extension prescription extinction procedural annulment recent legislative reform ritardo ingiustificato dell'azione penale durata eccessiva del procedimento restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.
Trova, quindi, applicazione il comma 1-bis dell'art. 585 cod.
Art. 620 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 89 comma 3 d.lgs. 150/2022
150/2022, applicabile, ai sensi dell'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, essendo stata la sentenza del Tribunale di Bari pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, ossia il 31.12.2022 (secondo quanto previsto dall'art.
Art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022
89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, essendo stata la sentenza del Tribunale di Bari pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, ossia il 31.12.2022 (secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022).
art. 585 cod. proc. pen
Trova, quindi, applicazione il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen.
art. 33 d.lgs. 150/2022
introdotto dall'art. 33 d.lgs. 150/2022, applicabile, ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
Va, infine, precisato che dagli atti non sorge, in relazione al reato per cui si procede, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che giustifichi la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266
Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez.
Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Collella Modesto, nato a Putignano il 6/12/1987; Intini Pietro Cosimo, nato a Polignano a Mare il 23/10/1951; avverso la sentenza del 25/9/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Giulio Monferini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori dei ricorrenti, avv. Sonia Mastrodascio e Francesco Iudice, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 11/1/2023 condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali- lamentando la violazione di legge processuale avendo la Corte territoriale ritenuto l'appello tardivo senza considerare che, per effetto della previsione dell'art. 585 comma 1-bis, cod. proc. pen. il termine di cui alla lettera a) del comma precedente era aumentato di quindici giorni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo del ricorso è fondato.

1. La sentenza impugnata dà atto che la pronuncia del Tribunale di Bari venne emessa il giorno 11/1/2023, con motivazione contestale, e che l'atto d'appello proposto congiuntamente nell'interesse degli imputati fu depositato il 9/2/2023. L'intestazione della sentenza del Tribunale di Bari, inoltre, indica gli imputati come liberi assenti. Trova, quindi, applicazione il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33 d.lgs. 150/2022, applicabile, ai sensi dell'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, essendo stata la sentenza del Tribunale di Bari pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, ossia il 31.12.2022 (secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022). L'appello depositato in data 9/2/2023 è, quindi, tempestivo, venendo a scadenza il termine per impugnare il 10/2/2023.

2. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello. Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). 2.1. Pur computando le cause che hanno determinato (per complessivi 256 giorni) la sospensione del corso della prescrizione, deve, quindi, dichiararsi la estinzione del reato alla data del 26/5/2023, siccome determinata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. 2.2. Va, infine, precisato che dagli atti non sorge, in relazione al reato per cui si procede, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che giustifichi la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 12/7/2024. Il Consigliere e