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Sentenza — n. 32258/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal deposit of waste, rejecting claim of minor offense due to significant volume.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegally depositing waste. The appellant argued the offense was minor due to the small volume of material mixed with snow and located in a natural area. The court rejected this, noting the substantial weight of the waste and the environmental value of the site, ruling these facts precluded a finding of particular minor offensiveness.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court cannot disregard concrete evidence regarding the quantity and environmental impact of the offense when assessing particular minor offensiveness, and an inadmissible appeal results in the appellant bearing the procedural costs.

Parole chiave

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illegal deposit of waste particular minor offensiveness environmental value assessment cassation inadmissibility procedural costs allocation deposito di prodotti inquinanti inquinamento accidentale reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Propone ricorso per cassazione lo Zigotti, deducendo - con unico motivo - la violazione della norma contestata e dell'art. 131-bis cod. pen.; motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica, anche per travisamento.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152
256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 1.800,00 euro di ammenda.
art. 131-bis cod. pen
Propone ricorso per cassazione lo Zigotti, deducendo - con unico motivo - la violazione della norma contestata e dell'art. 131-bis cod. pen.; motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica, anche per travisamento.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zigotti Paolo, nato a Rigolato (Ud) il 10/12/1951 avverso la sentenza del 28/11/2023 del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Rino Battocletti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/11/2023, il Tribunale di Udine dichiarava Paolo Zigotti colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 1.800,00 euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione lo Zigotti, deducendo - con unico motivo - la violazione della norma contestata e dell'art. 131-bis cod. pen.; motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica, anche per travisamento. Il Tribunale avrebbe negato la particolare tenuità del fatto con argomento viziato, e peraltro richiamando precedenti giurisprudenziali riferiti a vicende di ben più ampia portata di quella in esame; nella quale, infatti, il deposito avrebbe riguardato soltanto materiale boschivo, naturale per definizione, nel modesto quantitativo di 4 metri cubi (restando irrilevante, dunque, il peso, invece valorizzato in sentenza), peraltro ormai frammisto a neve e lasciato in una scarpata prativa incolta. La condotta di reato, inoltre, non sarebbe stata abituale, e quella successiva (rimozione del materiale) - da valorizzare in esito alla "riforma Cartabia" - non sarebbe stata valutata affatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Il Tribunale, pronunciandosi sulla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha in primo luogo riconosciuto che la condotta non poteva ritenersi abituale (è contestato un unico episodio, del 25/2/2021), ma che ciò non poteva ritenersi sufficiente nell'ottica della domanda - al pari, peraltro, della avvenuta rimozione delle conseguenze del fatto - a fronte di un reato che aveva prodotto un'offesa non qualificabile come di particolare tenuità. 4.1 Proprio con riguardo a tale profilo, che dunque da solo regge la decisione sul punto, la sentenza ha infatti valorizzato il quantitativo di materiale illecitamente depositato (rifiuti non pericolosi derivanti da depezzatura di tronchi), pari a circa 2.000 chili, e la zona nella quale era avvenuta la dismissione, ossia in una area prativa e boschiva, "zona di particolare valore ambientale e paesaggistico".

Ebbene, questi argomenti non appaiono manifestamente illogici, e sono peraltro fondati su concreti elementi istruttori - elementi di merito - che questa Corte non è ammessa a sindacare; con specifico riguardo al quantitativo di materiale, peraltro, non può essere riscontrato il travisamento della prova che viene dedotto, in quanto la sentenza non ha confuso il peso con le dimensioni, ma ha valorizzato il primo, di certo non modesto, per sottolineare che l'offesa non poteva ritenersi di particolare tenuità.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso