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Ordinanza — n. 31982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA per la correzione dì errore materiale nell'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024 (procedimento R.G. n. 30724/2023) a carico di Becagli Tatiana c/ Cenci Simone + 1 udita la relazione in camera di consiglio del consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione; RITENUTO che, per mero errore materiale, nell'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 30724/2022, ricorrente Becagli Tatiana, si è indicato quale relatore «Alessandro Maria Andronio», anziché «Luca Ramacci»; che tale indicazione è esclusivamente riferita alla relazione effettuata in udienza e non a quella svolta nella camera di consiglio ai fini della decisione - svolta dal consigliere Alessandro Meria Andronio - e non ha rilevanza ai fini 't dell'assegnazione del procedimento e della redazione della sentenza, che rimangono a cura del consigliere relatore; che, infatti, l'art. 614, comma 3, cod. proc. pen. riguarda la sola relazione della causa ai fini della discussione dibattimentale, alla quale procede "il presidente o un consigliere da lui delegato"; che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 13823 del 11/01/2024 (procedimento R.G. n. 30724/2023) a carico di Becagli Tatiana c/ Cenci Simone + 1 udita la relazione in camera di consiglio del consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione; RITENUTO che, per mero errore materiale, nell'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 30724/2022, ricorrente Becagli Tatiana, si è indicato quale relatore «Alessandro Maria Andronio», anziché «Luca Ramacci»; che tale indicazione è esclusivamente riferita alla relazione effettuata in udienza e non a quella svolta nella camera di consiglio ai fini della decisione - svolta dal consigliere Alessandro Meria Andronio - e non ha rilevanza ai fini 't dell'assegnazione del procedimento e della redazione della sentenza, che rimangono a cura del consigliere relatore; che, infatti, l'art. 614, comma 3, cod. proc. pen. riguarda la sola relazione della causa ai fini della discussione dibattimentale, alla quale procede "il presidente o un consigliere da lui delegato"; che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto;

Parole chiave

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correzione di errore materiale sviamento della giustizia accertamento inesatto dei fatti errore nella commisurazione della pena vizi procedurali dubbi sull'imparzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA per la correzione dì errore materiale nell'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024 (procedimento R.G. n. 30724/2023) a carico di Becagli Tatiana c/ Cenci Simone + 1 udita la relazione in camera di consiglio del consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione; RITENUTO che, per mero errore materiale, nell'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 30724/2022, ricorrente Becagli Tatiana, si è indicato quale relatore «Alessandro Maria Andronio», anziché «Luca Ramacci»; che tale indicazione è esclusivamente riferita alla relazione effettuata in udienza e non a quella svolta nella camera di consiglio ai fini della decisione - svolta dal consigliere Alessandro Meria Andronio - e non ha rilevanza ai fini 't dell'assegnazione del procedimento e della redazione della sentenza, che rimangono a cura del consigliere relatore; che, infatti, l'art. 614, comma 3, cod. proc. pen. riguarda la sola relazione della causa ai fini della discussione dibattimentale, alla quale procede "il presidente o un consigliere da lui delegato"; che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto;

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 30724/2022, ricorrente Becagli Tatiana, nel senso che, dopo le parole "udita la relazione svolta dal", invece' delle parole "consigliere Alessandro Maria Andronio" deve intendersi scritto "presidente Luca Ramacci". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso