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Sentenza — n. 31964/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31964/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31964/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 9 novembre 2023, il Tribunale di Velletri, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Eljo Mandreca, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il delitto di detenzione, a fini di cessione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro oggetto di vincolo a norma dell'art. 240 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 31964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Come di recente affermato, «[p]er consolidata giurisprudenza [...] in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità» (da ultimo, in motivazione, Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248).

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali detenzione di stupefacenti traffico di cocaina consumo di canapa dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDRECA ELJO nato il 01/07/1997 avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere VALERIA BOVE; lette le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 9 novembre 2023, il Tribunale di Velletri, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Eljo Mandreca, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui all'art.
art. 240 cod. pen
309, così riqualificato il delitto di detenzione, a fini di cessione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro oggetto di vincolo a norma dell'art. 240 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., è necessario che la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che occupa, in quanto la confisca non era oggetto di accordo, ragione per cui la sentenza è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
159 e dunque la possibilità in essa contemplata di applicare l'art. 240-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDRECA ELJO nato il 01/07/1997 avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere VALERIA BOVE; lette le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA ROMANA PIRELLI, che ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata nella parte relativa alla confisca del denaro

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 9 novembre 2023, il Tribunale di Velletri, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Eljo Mandreca, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il delitto di detenzione, a fini di cessione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro oggetto di vincolo a norma dell'art. 240 cod. pen.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1 La parte, con un primo motivo di ricorso, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla disposta confisca della somma di euro 4.280. Si premette che la confisca del danaro, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è consentita solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. e non ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. citato o 240- bis cod. pen e si aggiunge che solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. citato, ossia quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto della cessione onerosa a terzi dello stupefacente, è possibile la confisca, situazione, questa, che non ricorre nel caso in esame, posto che il ricorrente è stato condannato per la sola detenzione dello stupefacente, rinvenuta nella sua abitazione, unitamente alla somma di denaro di euro 4280,00 prima sequestrata e poi confiscata. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 240, comma primo, cod. pen. per la disposta confisca del denaro.

Si contesta al Tribunale di aver disposto la confisca della somma di denaro «quale evidente provento dell'attività di spaccio», con affermazione apodittica, in quanto la somma veniva rinvenuta all'interno della abitazione del ricorrente, senza che questi sia stato neanche visto all'atto di cedere sostanza stupefacente, e, dunque, con motivazione affetta sul punto da illogicità e conflittualità interna. Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata, in relazione alla confisca del denaro.

3. Il Sostituto Procuratore generale con le conclusioni scritte ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alla confisca della somma di denaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale, con la sentenza di patteggiannento impugnata, ha disposto la confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., previa qualificazione della condotta di detenzione, a fini di cessione, della sostanza stupefacente nella ipotesi prevista dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (si legge sul punto nella decisione impugnata: «Anche la somma di denaro in contanti deve essere confiscata ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., quale evidente provento dell'attività di spaccio, in ragione delle circostanze del rinvenimento e della ammissione da parte dello stesso imputato che - nel corso dell'interrogatorio - ha dichiarato che la somma trovatagli in casa era il frutto dell'attività illecita»).(.2 Lamenta il difensore che la confisca del denaro, a fronte del reato ritenuto in sentenza, non è consentita, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Va premesso che il motivo riguardante la confisca del denaro è in astratto ammissibile in quanto, pur se la sentenza di patteggiamento, che abbia applicato una misura di sicurezza, è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è necessario che la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che occupa, in quanto la confisca non era oggetto di accordo, ragione per cui la sentenza è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348). Va altresì chiarito che nella impugnata decisione il giudice ha disposto la confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240 cod, pen. e non ai sensi dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che la confisca per sproporzione era esclusa dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La nuova formulazione della disposizione di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 è stata infatti introdotta dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni - per quel che rileva, introdotte in parte de qua in sede di conversione -, dall'art. 1, comma 1, legge 13 novembre 2023, n. 159 e dunque la possibilità in essa contemplata di applicare l'art. 240-bis cod. pen. anche alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non era consentita al momento della pronuncia.

Tanto premesso, va ricordato non solo che l'art. 240 cod. pen., ossia la disposizione richiamata dal giudice nella decisione impugnata, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ma anche che il denaro non può essere ritenuto profitto dell'attività illecita, qualora sia contestato all'imputato esclusivamente il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, diversamente dall'ipotesi in cui sia stata contestata all'imputato la condotta di vendita o cessione di sostanze stupefacenti, rispetto alle quali la confisca del denaro, che ne costituisca il provento, è ammessa.

Come di recente affermato, «[p]er consolidata giurisprudenza [...] in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità» (da ultimo, in motivazione, Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248).

Nel caso di specie, al ricorrente è contestata la condotta di detenzione, sia pur a fini di spaccio, della sostanza stupefacente, che il giudice del patteggiamento ha ritenuto inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Viene dunque in rilievo una condotta, quella della detenzione, rispetto alla quale la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in base alle ragioni esposte dal giudice nella sentenza impugnata - ossia senza l'indicazione di congrui elementi che colleghino in termini causali la somma rinvenuta alla condotta contestata - non è consentita; né si rinviene nella decisione impugnata, oltre alla mera indicazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, alcun ulteriore elemento che possa giustificare l'ablazione di una somma di denaro che, in considerazione della tipologia della fattispecie criminosa e delle forme di ablazione eventualmente possibili, deve essere oggetto di motivata e accurata valutazione.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle statuizioni sulla confisca — dovendo l'annullamento intendersi come riferito alla confisca del solo denaro, non essendovi invece questione sulle parimenti disposte confisca e distruzione della sostanza stupefacente — con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro e rinvia per nuovo giudizio