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Sentenza — n. 31955/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31955/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, a seguito di ricorso proposto dal Procuratore Generale della predetta Corte di appello, con riguardo alla sentenza del 30.11.2016 del tribunale di Enna, di assoluzione di Biancoviso Francesco, dichiarava Biancoviso Francesco colpevole del reato ascrittogli ex art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31955/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Parole chiave

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istanza di revisione penale esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Biancoviso Francesco, mediante il proprio difensore propone istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Biancoviso Francesco nato il 30/11/1996 a Catania; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 16/9/2019 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, a seguito di ricorso proposto dal Procuratore Generale della predetta Corte di appello, con riguardo alla sentenza del 30.11.2016 del tribunale di Enna, di assoluzione di Biancoviso Francesco, dichiarava Biancoviso Francesco colpevole del reato ascrittogli ex art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Biancoviso Francesco, mediante il proprio difensore propone istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., per 'impugnare la predetta sentenza, lamentando la mancata notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello, siccome la stessa sarebbe stata effettuata ad altro avvocato, suo omonimo, ed aggiungendo che solo dal 8.9.2023, data di notifica di un provvedimento di scioglimento cumulo adottato dalla locale Procura generale e riguardante l'imputato, sarebbe cessata la situazione di caso fortuito o forza maggiore che gli aveva impedito di conoscere della esistenza della sentenza prima citata.

3. Il ricorso è fondato, alla luce della corretta ricostruzione dei fatti come esposti, e del principio già affermato da questa Suprema Corte, per cui integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo. (Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020 Cc. (dep. 28/10/2020) Rv. 279738 - 01).

4. Deve quindi procedersi alla rimessione in termini come richiesta, per la presentazione da parte del difensore del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16 settembre 2019

P.Q.M.

restituisce l'istante nel termine per impugnare la sentenza resa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 16.9.2019. C