Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of territorial jurisdiction and insufficient pre-trial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the arguments regarding territorial jurisdiction and the necessity of pre-trial detention. The defense argued that the Rome court lacked jurisdiction because the suspect's residence was there, while the prosecution contended that the crime occurred in the Civitavecchia district where drugs were sold. The court ruled the appeal generic because it challenged the detention order based on custody facts rather than the actual charge of selling drugs, which occurred outside Rome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, comma 1, c.p.p.; Art. 600, comma 2, c.p.p.: An appeal against a provisional measure is inadmissible if it is generic, failing to address the specific grounds of the contested decision, or if the alleged lack of jurisdiction is contradicted by the location of the criminal acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMITA Nicolae, nato in Romania il 4 settembre 1971; avverso la ordinanza n. 1393/2023 RGTL del Tribunale di Roma del 13 settembre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta. altresì, la memoria difensiva del 9 febbraio 2024 redatta, nell'interesse del ricorrente dall'avv.
Domenicantonio CAVALLARO, del foro di Roma, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Roma, con ordinanza resa in data 13 settembre 2022, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Tomita Nicolae avverso il provvedimento con il quale, il precedente 17 agosto 2023, il Gip del Tribunale di Civitavecchia aveva disposto a carico del medesimo, indagato per una serie di delitti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, da lui commessi in ipotesi - in concorso con Cervigni Massimo - la misura della custodia cautelare in carcere; avendo il ricorrente censurato la adozione della misura sia contestando la competenza territoriale del giudice procedente che la sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale, quanto al primo profilo di impugnazione osservava che il ricorrente era oggetto di indagini per avere ceduto, in concorso, appunto, col Cervigni, a taluni individui quantitativi di cocaina poi spacciati in Manziana e dunque nel circondario del Tribunale di Civitavecchia, si imputava, pertanto, si imputava ai due di avere provveduto a diverse cessioni in Manziana; quanto alla sussistenza delle esigenze probatorie si rilevava che le emergenze probatorie facevano risultare una attività di costante e sistematico spaccio, resa ancora più allarmante dalla vicinanze fra il Tonnita ed il Cervigni, soggetto quest'ultimo di significativo spessore nell'ambito della malavita dedita agli stupefacenti, sicché, essendo da escludere anche per tale motivo la qualificabilità delle condotte nell'ambito dei fatti di lieve entità, l'unica misura cautelare idonea a presidiare l'esigenza cautelare di reiterazione dei reati era quella intramuraria.
Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, con due motivi, la difesa del Tomita. Con il primo ha insistito, sostenendo che il Tribunale sia incorso in una violazione di legge, oltre che nel vizio di motivazione, nell'affermare che la competenza territoriale ad emettere la misura in questione sarebbe stata del Tribunale di Roma e non di quello di Civitavecchia. Mentre con il secondo ha dedotto i medesimi vizi in relazione alla ritenuta ricorrenza, in termini di attualità e concretezza, delle esigenze cautelari poste a base della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendone rimasti o inammissibili o del tutto infondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere dichiarato di conseguenza inammissibile.Prendendo le mosse dalla censura avente ad oggetto la confermata competenza territoriale della autorità giudiziaria centocellese, si rileva che la stessa, argomentata sulla base della ritenuta commissione del reato ascritto al Tomita - consistente secondo il ricorrente nella detenzione presso la sua abitazione e nella cessione, in concorso col Cervigni, di sostanza stupefacente presso la abitazione di quest'ultimo - in territorio ricompreso nel circondario di Roma, è stata sviluppata senza tenere conto, come, invece, ha fatto il giudice del riesame cautelare, della articolata vicenda criminosa della quale il Tornita appare, allo stato, essere, in quanto indagato, partecipe.
Infatti, sebbene sia vero che il Tornita, in particolare, cooperava con il Cervigni custodendo presso la propria abitazione, indubbiamente ubicata in Roma, la sostanza stupefacente che questi, di volta in volta, cedeva ai successivi intermediari, la ricorrente difesa ha del tutto trascurato di considerare che gli acquirenti dello stupefacente erano soliti smerciarlo - in una coordinata sinergia criminosa della quale anche il Tornita ed il Cervigni erano, quanto meno, concorrenti - per come emerso in sede di indagini preliminari, in territorio di Manziana, o comunque in territori limitrofi al lago di Bracciano, territorialmente ricompresi nell'ambito del circondario del Tribunale di Civitavecchia.
Ciò posto, si osserva che, secondo quanto emerge dalla ordinanza impugnata, al Tomita è attualmente contestata, unitamente al Cervigni ed ad altri individui, proprio la cessione ai consumatori finali della sostanza stupefacente, evento questo verificatosi pacificamente a Manziana e zone ad essa limitrofe, tutte ricadenti nel circondario di Civitavecchia. Con tale rilievo il ricorrente non si è confrontato, essendosi egli esclusivamente riferito alla attività di detenzione e custodia della sostanza stupefacente che sarebbe stata posta in essere dal Tomita, nulla osservando sulla attività - invece oggetto della provvisoria contestazione secondo quanto emergente dal testo della ordinanza cautelare ora in questione - di cessione, in concorso con altri, dello stupefacente.
Tale scarto contenutistico fra le ragioni impugnatorie ed il contenuto del provvedimento impugnato rende, il ricorso del Tornita, sotto il profilo descritto, generico, e, pertanto, inammissibile, in quanto eterogeneo rispetto ai motivi che hanno portato alla adozione del provvedimento impugnato. Passando al successivo motivo di doglianza, riguardante la sussistenza, in termini di attualità e concretezza, delle esigenze cautelari, da ritrovarsi queste ultime, nella necessità di evitare il ripetersi delle condotte criminose, osserva il Collegio che la sistematicità del contributo offerto dal Tornita alla attività delittuosa (significativamente il Tribunale del riesame cautelare rimanda ai moltissimi episodi di spaccio ed alla stabilità dei canali di fornitura dello stupefacente) rende giustificata l'affermazione relativa alla sussistenza dei pericoli ed al fatto che gli stessi siano adeguatamente presidiati solo con la misura cautelare in esame.
Il presente ricorso, manifestatosi inammissibile uno dei motivi con esso agitati e come palesemente infondato l'altro, deve essere dichiarato, a sua volta, inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non derivando dalla presente sentenza la rimessione in libertà del ricorrente, della stessa deve essere data notizia alle Autorità di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così d