Sentenza — n. 31817/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza 23/01/2024, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 14/12/2023, finalizzato alla confisca dell'impianto di recupero rifiuti della società BE.MA . srl.2. Avverso l'ordinanza insorgono, in qualità di terzi interessati, Alfonso Panzera, amministratore della NG Holding, Gruppo Balestiere, e Alessio vitale. Legale rappresentante della BE.MA. srl, proponendo, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione dell'articolo 606, lettere b), e) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 452-quaterdecies cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31817/2024 — snpen · Corte di Cassazione: srl.2. Avverso l'ordinanza insorgono, in qualità di terzi interessati, Alfonso Panzera, amministratore della NG Holding, Gruppo Balestiere, e Alessio vitale. Legale rappresentante della BE.MA. srl, proponendo, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione dell'articolo 606, lettere b), e) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 452-quaterdecies cod. pen..
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la seguente SENTENZA Sui ricorsi presentati da:
1. Panzera Alfonso, nato a Aversa il 04/11/1988;
2. Vitale Alessio, nato a Viareggio il 31/12/1980, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 23/01/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 23/01/2024, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 14/12/2023, finalizzato alla confisca dell'impianto di recupero rifiuti della società BE.MA . srl.2. Avverso l'ordinanza insorgono, in qualità di terzi interessati, Alfonso Panzera, amministratore della NG Holding, Gruppo Balestiere, e Alessio vitale. Legale rappresentante della BE.MA. srl, proponendo, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione dell'articolo 606, lettere b), e) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 452-quaterdecies cod. pen..
Il GIP aveva disposto il sequestro a fini di confisca ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di rito, sulla base della previsione normativa dell'articolo 452-quaterdecies cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Tuttavia, la BE.MA. non è confiscabile, appartenendo a terzi estranei al reato, e comunque diversi dall'Oliviero Michele, il quale ha ricoperto la carica di direttore commerciale della società fino all'esecuzione della misura cautelare.
L'informativa del 5 dicembre 2023, inoltre, evidenzia come il trasferimento di proprietà sia stato effettivo e non sussistano ruoli fittizi dell'Oliviero. Non può essere condiviso l'assunto secondo cui la presenza all'interno della società di dipendenti che erano complici dell'Oliviero osti alla restituzione della stessa, posto che contro gli stessi non sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza. Stesso discorso vale per la società Logeco, neppure attinta dalle indagini. In realtà, il Tribunale del riesame presuppone che sia in capo ai terzi estranei dimostrare l'insussistenza del periculum e non, al contrario, l'accusa a dover dimostrare che i nuovi titolari della società siano i prosecutori dell'attività criminale. 2.2.
Con il secondo motivo lamentano violazione dell'articolo 606, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 452-quaterdecies cod. pen. e 321 c.p.p., nonché mancanza di motivazione, se non in forma stereotipata, in relazione alla concretezza e attualità del periculum in mora. Il provvedimento non considera: il mutamento dell'assetto proprietario della BE.MA ; le dimissioni dell'Oliviero; la sostituzione della misura coercitiva originariamente disposta in capo all'Oliviero con quella interdittiva. 2.3. Con il terzo motivo lamentano violazione dell'articolo 606, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 452-quaterdecies cod. pen. e 321 c.p.p. in riferimento al principio di proporzionalità, soprattutto alla luce dell'affievolimento delle esigenze cautelari ravvisato in capo all'Oliviero.
3. In data 25 giugno 2024 i ricorrenti depositavano dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dai ricorrenti, pervenuta prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.
2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi err. iunziaje condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa de