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Sentenza — n. 31813/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming factual error in drug money confiscation ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged factual error was actually a matter of judicial evaluation. The appellant argued the confiscation lacked a link between the money and drug trafficking, but the court found the decision based on a correct legal application rather than a perceptual mistake. Consequently, the appeal failed because it did not meet the strict criteria for a factual error under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A claim of factual error under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible when the contested decision stems from a substantive evaluation of evidence rather than an objective perceptual mistake regarding the facts.

Parole chiave

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factual error appeal confiscation of proceeds drug trafficking judicial evaluation Cassazione inammissibile confisca dei proventi di reato riscossione di pene pecuniarie appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Propone ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Premessa la legittimità dell'impugnazione, si contesta che la misura di sicurezza sarebbe stata applicata in assenza di qualunque collegamento tra la somma di denaro e l'attività illecita, nesso invece necessario a fronte di una pena applicata al ricorrente - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
lo stesso imputato, lamentando l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Settima sezione quanto alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Premessa la legittimità dell'impugnazione, si contesta che la misura di sicurezza sarebbe stata applicata in assenza di qualunque collegamento tra la somma di denaro e l'attività illecita, nesso invece necessario a fronte di una pena applicata al ricorrente - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile
Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini
221280; Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv.
Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni
250527; Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.• 263686; v.
Sez. 3, n. 14740 del 27/3/2024, Salerno
anche, nel medesimo senso, tra Sez. 3, n. 14740 del 27/3/2024, Salerno; Sez.
Sez. 5, n. 14058 del 4/4/2024, Cristiano
14740 del 27/3/2024, Salerno; Sez. 5, n. 14058 del 4/4/2024, Cristiano, non massimate).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Paglia Henocky, nato a Roma il 22/2/1999 avverso l'ordinanza del 20/9/2023 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/9/2023, questa Corte Suprema, Settima sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Henocky Paglia avverso la sentenza emessa il 9/2/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.

2. Propone ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. lo stesso imputato, lamentando l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Settima sezione quanto alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Premessa la legittimità dell'impugnazione, si contesta che la misura di sicurezza sarebbe stata applicata in assenza di qualunque collegamento tra la somma di denaro e l'attività illecita, nesso invece necessario a fronte di una pena applicata al ricorrente - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - quanto al delitto di detenzione di stupefacente a fine di spaccio. In questo caso, dunque, la confisca avrebbe richiesto la prova che il danaro costituisse il prezzo della detenzione medesima, ma di ciò non vi sarebbe traccia nell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Occorre innanzitutto ribadire che, in tema di ricorso straordinario per cassazione, l'art. 625-bis cod. proc. pen. disciplina due ipotesi eterogenee: l'errore materiale e l'errore di fatto. 4.1. L'errore materiale consiste in una svista, un lapsus espressivo, da cui derivi un divario tra la volontà del giudice e la materiale rappresentazione grafica della stessa, senza però alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo posto a base della decisione; l'errore materiale si risolve, dunque, nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. 4.2.

L'errore di fatto, invece, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato da una decisiva incidenza sul processo formativo della volontà, il quale risulta viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali; in altri termini, l'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva e immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire ictu °cui" che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione, e non, invece, da un'errata valutazione.

L'errore di fatto, pertanto, ricorre quando la pronuncia è fondata, in modo decisivo, sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e si risolve in una dimensione meramente percettiva, nella quale difetta qualsiasi implicazione valutativa, in quanto qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.• 263686; v. anche, nel medesimo senso, tra Sez. 3, n. 14740 del 27/3/2024, Salerno; Sez. 5, n. 14058 del 4/4/2024, Cristiano, non massimate).

5. Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che quello denunciato nel ricorso straordinario in esame non costituisce un errore di fatto, quanto, piuttosto, un vizio di motivazione, dunque valutativo, lamentandosi la confisca del denaro in mancanza di una prova circa la sua natura di prezzo del delitto di detenzione di stupefacente a fine di cessione. La Settima sezione di questa Corte, infatti, non sarebbe incorsa in un errore percettivo nei termini sopra richiamati, quanto, piuttosto, avrebbe confermato la misura di sicurezza con un argomento - la riconducibilità della somma all'attività di spaccio - proprio della sola ipotesi di cessione di sostanza e, dunque, non applicabile alla diversa fattispecie contestata all'imputato.

Dal che, l'evidenza di una decisione suscettibile di ricorso per cassazione, anche avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ma non anche di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per errore di fatto, non riscontrandosi alcun processo formativo della volontà viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas