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Sentenza — n. 31803/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court declares appeal inadmissible due to formal withdrawal by the client under criminal procedure law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the client formally withdrew the grounds for the challenge. Although the client initially alleged a factual error regarding the third motive of the original appeal, a subsequent declaration of withdrawal rendered the appeal void. Consequently, the court ordered the client to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal declaration of withdrawal by the client renders the appeal inadmissible, shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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criminal procedure withdrawal inadmissible appeal client renunciation procedural costs factual error claim ricorso straordinario per nullità risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Cappoli.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Art. 625 bis cod. proc. pen.
Rappresenta l'intervenuto errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del Cappoli con riferimento all'art.
art. 625 bis cod. proc. pen
Rappresenta l'intervenuto errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del Cappoli con riferimento all'art.
art. 99 cod. pen
pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del Cappoli con riferimento all'art. 99 cod. pen.
art. 589 comma 2 cod. proc. pen
A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Cappoli.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cappoli Giuliano nato il 23/03/1993 a Viterbo; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Domenico Seccia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21 giugno 2023 la Corte di Cassazione, sezione quarta, pronunziandosi tra gli altri nei confronti di Cappoli Giuliano, rigettava il ricorso proposto da quest'ultimo, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la predetta sentenza Cappoli Giuliano, mediante il proprio difensore, propone ricorso straordinario deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta l'intervenuto errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del Cappoli con riferimento all'art. 99 cod. pen. oggetto del terzo motivo di ricorso presentato dall'Avv.to Emilio Siviero.

4. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Cappoli. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,