Court declares appeal inadmissible due to client's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Leonardi Francesca's appeal against the rejection of her third-party intervention inadmissible. Although she initially argued a lack of reasoning in the lower court's order, she subsequently submitted a formal waiver of the appeal. Consequently, the court dismissed the case and ordered her to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 comma 2 cod. proc. pen.; The court must declare an appeal inadmissible and impose costs when the appellant formally renounces the litigation in their own interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Leonardi Francesca nata il 22/09/1975 a Catania; avverso la ordinanza del 07/01/2024 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza del 7 gennaio 2024, il tribunale di Catania adito dell'interesse di Leonardi Francesca quale terza interessata, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del P.M. del tribunale di Catania disposto in relazione a due manufatti edili, ritenuti realizzati in assenza di titolo abilitativo, rigettava l'istanza.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Leonardi Francesca con un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di manifesta mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 253 257 cod. proc. pen. nonché 111 Cost.4. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse della Leonardi.
5. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il jons