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Sentenza — n. 31124/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31124/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 1/2/2024, il Tribunale del riesame di Messina dichiarò inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Pellegrino Alessia contro il decreto del 13/1/2024 con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Barcellona P.G. aveva convalidato il sequestro disposto dal Nucleo mobile della Compagnia di Milazzo della Guardia di Finanza avente ad oggetto "la licenza T.U.L.P.S., copia dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, palinsesti di eventi portivi, promemoria, ricevute di gioco, n. 1 PC LG con accessori e stampante termica, 1 PC DELL con accessori e stampante termica, in relazione ai reati di cui ali' art. 4 comma 4 bis legge n. 401/1989 e 718, 719 c.p.";

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31124/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, Pellegrino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge. Ha lamentato, in particolare, che la decisione impugnata, che aveva sostenuto che Pellegrino era priva di interesse a impugnare quale persona fisica indagata, risultando la società Ma. Cha.Giu. S.r.l.s. la titolare dell'attività a danno della quale la cautela era stata disposta, non aveva tenuto conto che l'indagata: era l'amministratrice della predetta società nonché la titolare del 70% delle quote sociali; era la custode e l'utilizzatrice dei beni; era il soggetto a cui i beni erano stati sequestrati.

Parole chiave

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legittimazione dell'azionista legittimazione ad agire inchiesta per appropriazione indebita amministrazione infedele qualificata difetto di legittimazione del ministero pubblico documenti mancanti
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pellegrino Alessia, nato a Bergamo il 21/1/1976, avverso l'ordinanza in data 1/2/2024 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.sa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 1/2/2024, il Tribunale del riesame di Messina dichiarò inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Pellegrino Alessia contro il decreto del 13/1/2024 con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Barcellona P.G. aveva convalidato il sequestro disposto dal Nucleo mobile della Compagnia di Milazzo della Guardia di Finanza avente ad oggetto "la licenza T.U.L.P.S., copia dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, palinsesti di eventi portivi, promemoria, ricevute di gioco, n. 1 PC LG con accessori e stampante termica, 1 PC DELL con accessori e stampante termica, in relazione ai reati di cui ali' art. 4 comma 4 bis legge n. 401/1989 e 718, 719 c.p.";

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, Pellegrino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge. Ha lamentato, in particolare, che la decisione impugnata, che aveva sostenuto che Pellegrino era priva di interesse a impugnare quale persona fisica indagata, risultando la società Ma. Cha.Giu. S.r.l.s. la titolare dell'attività a danno della quale la cautela era stata disposta, non aveva tenuto conto che l'indagata: era l'amministratrice della predetta società nonché la titolare del 70% delle quote sociali; era la custode e l'utilizzatrice dei beni; era il soggetto a cui i beni erano stati sequestrati.

L'indagata, pertanto, in quanto persona fisica utilizzatrice dei beni, era titolare "di un diritto soggettivo immediato e diretto alle restituzione dei beni in sequestro" che consentiva di configurare a suo favore un interesse concreto e attuale alla proposizione dell'impugnazione. Ha, ancora, aggiunto che la posizione di indagata e la relazione qualificata con i beni attinti dal sequestro le conferivano anche la legittimazione a presentare la richiesta di riesame.

3. Con comunicazione pervenuta il 10/5/2024, il difensore di fiducia dell'indagata ha rinunciato al ricorso, comunicando che il 29/4/2024 era stata disposta la restituzione dei beni.

4. Alla luce di tale rituale rinuncia, derivata dalla restituzione dei beni, il ricorso proposto nell'interesse di Pellegrino deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Essendo l'inammissibilità derivata dal venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta car