Cassation court dismisses appeal against preliminary judge's denial of defense lawyer access to private land for investigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the preliminary judge's refusal to authorize defense lawyers to access private land for investigative purposes. The applicants, a landowner and usufructuary, argued the denial constituted an irreparable limitation of their defense activities without legal remedy. The court ruled that the Code of Criminal Procedure does not provide for an appeal against such denials and that the refusal does not cause procedural stagnation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-septies cod. proc. pen.; Art. 391-bis cod. proc. pen.: No appeal exists against the preliminary judge's denial of authorization for defense investigation activities requiring judicial intervention, and such denials do not constitute procedural stagnation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Occhipinti Giorgio nato a Modica il 28/09/1944 Cicero Giorgio, nato a Modica il 22/12/2002 avverso il decreto del Giudice indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa del 13/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con provvedimento del 03/01/2024, il G.i.p. presso il Tribunale di Ragusa, reiterando il provvedimento del 13/12/2023, ha rigettato l'istanza, formulata ex art. 391-septies cod. proc. pen., con la quale il difensore di Occhipinti Giorgio e Cicero Giorgio, aveva chiesto di essere autorizzato ad accedere ai luoghi di cui alle p.11e n. 143 e 219 del Comune di Scicli, Contrada Trippatore, al fine di svolgere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 391-novies cod. proc. pen. attività > investigativa nell'interesse dei suoi assistiti ai sensi degli artt. 391-bis e ss. del codice di rito.
L'istanza è stata rigettata dal G.i.p. reiterando i motivi posti a fondamento del diniego del 13/12/2023, in cui si era reputato non consentito lo svolgimento dell'investigazione difensiva di cui all'art. 391-nonies cod. proc. pen. in relazione ad atti richiedenti l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria. Giova evidenziare che la richiesta era stata presentata da Cicero e Occhipinti nella loro qualità, rispettivamente, di nudo proprietario e usufruttuario del terreno agricolo sito nel Comune di Scicli (p.11e 143, 219, 221, 703), per verificare la veridicità della notizia in base alla quale sulle particelle 143 e 219, di cui i ricorrenti non avevano la disponibilità, ivi insistendo una cava di calcare, sarebbe stata realizzata, da ignoti, una discarica abusiva di rifiuti, pericolosa per il territorio circostante ove risiedeva e svolgeva l'attività di agricoltore e allevatore Occhipinti Giorgio.
2. Avverso il provvedimento del G.i.p. del 03/01/2024 Occhipinti Giorgio e Cicero Giorgio, tramite il comune difensore, propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
3. Nel primo motivo si lamenta l'abnormità del provvedimento, giustificante l'impugnazione diretta in questa sede, sotto il profilo dello sviamento della funzione giurisdizionale, avendo il diniego determinato una limitazione dell'attività difensiva insanabile, posto che avverso lo stesso l'ordinamento non contempla alcun rimedio impugnatorio.
4. Nel secondo motivo, dopo aver richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, si lamenta il vizio di assenza di motivazione, non avendo il giudice specificato i motivi per i quali l'attività oggetto dell'istanza rientrasse tra quelle richiedenti l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Contro il diniego dei provvedimenti ex art. 391-septies cod. proc. pen non è prevista dalla legge alcuna impugnazione; per cui il provvedimento in questione non può ritenersi soggetto a gravame, stante il principio della tassatività delle impugnazioni; la questione che, dunque, si pone è se possa essere impugnato in questa sede in quanto abnorme. Preliminarmente è doveroso richiamare la lunga elaborazione compiuta dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581;
Sez. 2 2 U., n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910; Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, P.G. in proc. Zedda, Rv. 243590; Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240; Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163; Sez. U., n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. Romano e altri, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244) sfociata nella conclusione per cui può ritenersi abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
In tal senso si è altresì precisato come il vizio di abnormità possa riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativa, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 2.Alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, va escluso il carattere abnorme del provvedimento impugnato. In primo luogo, va osservato che, sotto il profilo strutturale, il provvedimento non si pone, fuori dal sistema dello statuto codicistico delineato dagli artt. 327- bis, 391- septies e 391-nonies cod. proc. pen.
La disciplina delle investigazioni difensive, pur ricomprendendo tempi posteriori al giudicato in vista di una possibile revisione, e presupponendo solitamente l'instaurazione del procedimento, ossia l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., contempla anche la possibilità del compimento da parte del difensore di indagini "preventive", intendendo per tali quelle da compiere in un contesto in cui manchi l'iscrizione di cui sopra ovvero manchi l'iscrizione oggettiva dell'assistito. Ai sensi dell'art. 391-nonies cod. proc. pen., l'indagine difensiva è ammissibile solo per atti il cui compimento non richieda l'autorizzazione o attività giudiziaria ordinaria, ossia del pubblico ministero e, o, del giudice per le indagini preliminari.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, risultano non consentite, dunque, la richiesta di autorizzazione affinché il consulente tecnico possa esaminare le cose sequestrate od oggetto di ispezioni ovvero intervenire alle ispezioni (art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen.) la richiesta di autorizzazione per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta (art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen.); la richiesta rivolta al pubblico ministero di audizione del potenziale testimone che si sia avvalso della facoltà di non rispondere o di non rilasciare la dichiarazione scritta al difensore (articolo 391-bis, comma 10, cod. proc. pen.); la richiesta d'incidente probatorio i per l'assunzione della testimonianza della persona anzidetta o l'esame delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in procedimenti connessi o per reati collegati (art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen.,), la richiesta al pubblico ministero di acquisire o sequestrare documenti detenuti dalla pubblica amministrazione nell'ipotesi che questa abbia opposto un rifiuto alla richiesta del difensore (art. 391-quater cod. proc. pen.) e, ipotesi che interessa il caso in esame, all'autorizzazione all'accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (articolo 391-septies cod. proc. pen.).
Gli atti di cui è consentito lo svolgimento si riducono, in sostanza, al colloquio non documentato, alla ricezione di dichiarazione scritta o all'assunzione di informazioni dal potenziale testimone, alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ed all'accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico. (Sez. 4, n. 46270 del 14/10/2005, P.M. in proc. Campa ed altri, Rv. 232912 - 01). Nel caso di specie dunque, il G.i.p., in considerazione della natura preventiva dell'attività d'indagine difensiva, nel rigettare la richiesta di autorizzazione, ha adottato un provvedimento non avulso dal contesto normativo di riferimento.
In secondo luogo, dal punto di vista funzionale, il provvedimento impugnato non determina una stasi irrimediabile del procedimento. Infatti, a tacere della circostanza che la stasi procedimentale è evenienza logicamente verificabile nei soli casi in cui già vi sia un procedimento in corso, è dirimente osservare che il diniego del G.i.p. non impedisce alla parte di dare impulso all'iscrizione del procedimento penale tramite una denuncia o di inoltrare, al pubblico ministero, una sollecitazione a disporre, di sua iniziativa, un accesso allo stato dei luoghi.
3. Alla luce delle considerazioni svolte è possibile affermare che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, in sede di indagini preventive, rigetti la richiesta, ex art. 391- septies cod. proc. pen., di accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, comma 1-bis, cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non si pone fuori dal sistema processuale e né determina la stasi del procedimento. Il principio enunciato si pone in continuità con la pronuncia di Questa Corte in cui, in una fattispecie esattamente speculare a quella in esame, si è affermato che «è abnorme il decreto con il quale il giudice autorizza, in sede di investigazione difensiva preventiva, l'accesso del difensore di soggetti, che non erano indagati o persone offese, a luoghi privati e non aperti al pubblico (nella specie sottoposti a sequestro probatorio da parte del P.M. nell'ambito di procedimento avviato contro ignoti per il crollo di una palazzina), poiché, in sede di investigazione preventiva, non è consentito al difensore lo svolgimento di atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, vale a dire del P.M. o del giudice» (Sez. 4, n. 46270 del 14/10/2005, P.M. in proc.
Campa ed altri, cit.) 4.Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pag