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Sentenza — n. 31118/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls police order validation due to failure to wait 48 hours for defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Judge of Preliminary Investigations' order validating a police measure without remand. The appellant argued that the validation occurred only 1 hour and 40 minutes after notification, violating the mandatory 48-hour defense period. The Court held that validating the measure before this interval expires constitutes a general nullity under Article 178 of the Criminal Procedure Code, rendering the validation order ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; Validation of a preventive police measure by a Judge of Preliminary Investigations performed before the expiration of the 48-hour defense period constitutes a general nullity, resulting in the annulment of the validation order and the loss of efficacy of the preventive measure.

Parole chiave

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validation of police measure 48 hour defense period general nullity criminal procedure preventive measure efficacy annulment without remand tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020
La giurisprudenza di legittimità sul punto è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep.
Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv.
Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016
280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv.
Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLLINO RAFFAELE nato a CERIGNOLA il 02/11/1991 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG, dottoressa ANTONIETTO PICARDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.Raffaele Bollino ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Crotone del 12/12/2023, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento con cui il Questore di Crotone in data 4.12.2023, nel prescrivere al ricorrente il Daspo per anni tre, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici del Commissariato di Cerignola per la durata di anni due, trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra di calcio Audace Cerignola.

2. Il ricorrente deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato alle ore 10,35 dell'11/12/2023, che il difensor'e ha depositato ritualmente alle 19.54 del 12/12/2023 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva. Tuttavia, alle ore 12.15 dello stesso giorno, in data 12/12/2023, il GIP aveva già provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Sussiste invero la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervénuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente alle ore 10.35 dell'11/12/2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 12.15 del giorno successivo, 12/12/2023. Il difensore ha peraltro depositato alle 19.54 del 12/12/2023 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha quindi potuto valutare, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa.

Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità sul punto è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell'affermare che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del' termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto.

Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632).

2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Crotone in data 04/1272023. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Crotone. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone in data 04/12/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Crotone. Così deciso all'udienza del