Cassation court annuls lower court sentence for lack of reasoning on defense requests regarding non-prosecution and suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Tribunal's June 2023 sentence against Hu Bijin due to a lack of reasoning on specific defense requests. Although the defendant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and a suspended sentence, the lower court failed to address these requests in its judgment. Consequently, the case was remitted to a different judge for a new trial to evaluate these unaddressed requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A judgment is void if it fails to provide a reasoned response to specific defense requests raised during the hearing, particularly those concerning non-prosecution or conditional suspension of sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hu Bijin, nata in Cina il 22/11/1986, avverso la sentenza emessa in data 28/6/2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni trasmesse il 6/6/2024 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.sa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/6/2023, il Tribunale di Firenze ritenne Hu Bijin responsabile delle contravvenzioni lei ascritte e la condannò alla pena di C 1500,00 di ammenda per ciascuno dei reati contestati.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, denunciando la mancanza di motivazione in relazione alle richieste, avanzate dal difensore all'udienza di discussione, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen. e di riconoscimento delle attenuanti generiche nonché i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, alla medesima udienza formulata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. li vizio di motivazione, infatti, risulta integrato quando la sentenza è priva di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep 2014, Rv. 257967; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129). Tale principio è stato dalla giurisprudenza esteso ai casi in cui la difesa invochi espressamente un beneficio in sede di discussione e non riceva alcuna risposta dal giudice di merito che pronuncia sentenza inappellabile ( Sez. 2, n. 36119 del 4/7/2017, Rv. 270801).
2. Venendo al caso in esame, il verbale di udienza e la stessa sentenza danno atto che il difensore, all'udienza di discussione, chiese l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, in via subordinata, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. La sentenza a tali richieste difensive non ha risposto, neppure implicitamente, limitandosi a indicare che le prove che dimostravano l'integrazione dei reati contestati.
3. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio in ordine alle richieste difensive non valutate.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Firenze in diversa persona