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Sentenza — n. 30958/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order dismissing defense lawyer's opposition to criminal judgment due to lack of special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order dismissing the defense lawyer's opposition to a criminal judgment. The lower court had ruled inadmissible because the lawyer lacked a special power of attorney, arguing that only such attorneys could file oppositions. The court held that Article 461 of the Code of Criminal Procedure grants defense lawyers the general right to oppose judgments unless explicitly restricted, which does not apply here.

Regesto Legislator

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Art. 461 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. proc. pen.: The defense lawyer is always entitled to file an opposition to a criminal judgment, as this right stems from the general rule that lawyers possess all rights of the accused unless expressly excluded.

Parole chiave

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defense lawyer legitimacy criminal judgment opposition special power of attorney code of criminal procedure general defense rights lower court annulment procedural admissibility opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 461 comma 1 cod. proc. pen.
L'art. 461 comma 1 cod. proc. pen. prevede che l'imputato, 'personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato", può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna.
Art. 99 cod. proc. pen.
Sull'interpretazione della norma non si registrano contrasti avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che il difensore sia legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna "trattandosi di attività per la quale vale la regola generale di cui all'art. 99 cod.
Art. 585 cod. proc. pen.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
artt. 585 cod. proc. pen
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Ratto, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 585 cod. proc. pen.
art. 461 comma 1 cod. proc. pen
L'art. 461 comma 1 cod. proc. pen.
art. 99 cod. proc. pen
Sull'interpretazione della norma non si registrano contrasti avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che il difensore sia legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna "trattandosi di attività per la quale vale la regola generale di cui all'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43828 del 12/3/2015, Arango ed altri, Rv. 264964
pen., in forza della quale al difensore competono, ove non espressamente previsto diversamente, le facoltà e i diritti spettanti all'imputato" (Sez. 2, n. 43828 del 12/3/2015, Arango ed altri, Rv. 264964;
Sez. 4, n.58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv 271737
Sez. 4, n.58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv 271737 e, più recentemente, Sez.
Sez. 5, n. 4613 del 9/1/2024, Pullerio, Rv. 285978
4, n.58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv 271737 e, più recentemente, Sez. 5, n. 4613 del 9/1/2024, Pullerio, Rv. 285978 che ha anche escluso che trovino applicazione all'opposizione al decreto penale di condanna le disposizioni di cui all'art.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ratto Nicola, nato a Gela il 27/9/1978, avverso il decreto in data 24/2/2024 del GIP del Tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni trasmesse in data 19/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Luigi Cuomo che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 24/2/2024 ti GIP del Tribunale di Gela dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da Ratto Nicola, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il decreto penale di condanna in data 25/1/2024 rilevando che la procura speciale allegata all'atto abilitava il difensore a richiedere il giudizio abbreviato e non anche a proporre l'opposizione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Ratto, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 585 cod. proc. pen. e 178 lett.

c) cod. proc. pen.. In particolare, ha dedotto che: il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna; la procura speciale allegata all'opposizione, conferendo al difensore la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, aveva quale necessario presupposto il rilascio del mandato a proporre opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 461 comma 1 cod. proc. pen. prevede che l'imputato, 'personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato", può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna. Sull'interpretazione della norma non si registrano contrasti avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che il difensore sia legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna "trattandosi di attività per la quale vale la regola generale di cui all'art. 99 cod. proc. pen., in forza della quale al difensore competono, ove non espressamente previsto diversamente, le facoltà e i diritti spettanti all'imputato" (Sez. 2, n. 43828 del 12/3/2015, Arango ed altri, Rv. 264964;

Sez. 4, n.58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv 271737 e, più recentemente, Sez. 5, n. 4613 del 9/1/2024, Pullerio, Rv. 285978 che ha anche escluso che trovino applicazione all'opposizione al decreto penale di condanna le disposizioni di cui all'art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.). Il provvedimento impugnato, infine, dà atto che l'avv.to Giuseppe Smecca era stato nominato difensore di fiducia dell'imputato già prima dell'emissione del decreto penale di condanna e che l'opposizione era stata formulata dal predetto. Ricorre, pertanto, la violazione di legge denunciata non sussistendo il difetto di legittimazione posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Va, quindi, disposto l' annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Roma, 5/7/2024 Il Consigliere estenso