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Sentenza — n. 30954/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against demolition order declaring it inadmissible due to lack of interest and procedural flaws.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Orto and Sinatra inadmissible, ruling they lacked standing to challenge a demolition order that was already in their favor. The applicants argued the order was illogical because it exempted them from demolition while forcing the prosecutor to notify them, despite their lack of involvement in the crime. The court rejected these claims, noting the order benefited the applicants and that the demolition order remains effective against successors regardless of their lack of participation in the original offense.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals against orders declaring the ineffectiveness of a demolition order are inadmissible if the appellant lacks interest, as the order benefits them, and if the appeal fails to address the substantive rejection of suspension requests based on the real nature of the administrative sanction.

Parole chiave

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demolition order administrative sanction inadmissible appeal lack of interest successor in title procedural flaw Cassation dismissal ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 13 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sez. 42699 del 7/7/2015, Curcio, Rv. 265193
Sez. 3, n. 33987 del 16/6/2023, Adelfio, Rv. 285205
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Orto Lucia, nata a Paternò (Ct) il 12/1/1953 Sinatra Lucio, nato a Paternò (Ct) il 14/8/1946 avverso l'ordinanza del 18/3/2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/3/2024, il Tribunale di Catania dichiarava l'inefficacia, nei confronti di Lucia Orto e Lucio Sinatra, dell'ordine di demolizione disposto con riguardo alla sentenza emessa dallo stesso Ufficio, sezione distaccata di Belpasso, il 16/7/2010, irrevocabile il 30/9/2010, rimettendo in termini il Pubblico Ministero per notificare l'ingiunzione a demolire anche nei confronti di tali soggetti.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due istanti, deducendo - con unico motivo - la manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza, per un cv verso, attesterebbe che la sanzione della demolizione non potrebbe produrre effetti nei confronti dei ricorrenti, terzi proprietari rimasti estranei al procedimento penale; per altro verso, tuttavia, onererebbe il Pubblico Ministero di una notifica non giustificata, in quanto - si ribadisce - l'ingiunzione non potrebbe essere applicata in danno di un soggetto che non ha potuto partecipare al contraddittorio del giudizio penale. Ancora, risulterebbe documentalnnente provato che i ricorrenti non avrebbero avuto alcun ruolo nella commissione del reato, non avrebbero concorso nello stesso, cosicché il giudicato non potrebbe produrre alcun effetto nei loro confronti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati, sotto un duplice profilo.

4. In primo luogo, gli istanti non evidenziano alcun interesse ad impugnare un provvedimento evidentemente emesso in loro favore, con il quale il Giudice dell'esecuzione ha rimesso in termini il Pubblico Ministero per eseguire la notifica dell'intimazione a demolire proprio nei riguardi degli stessi ricorrenti (per consentire loro di interloquire), nei cui confronti è stata anche dichiarata l'inefficacia dell'ordine di demolizione n. 111/2010.

5. Sotto altro profilo, si evidenzia che i ricorsi non si confrontano con la parte dell'ordinanza che, nel merito, ha comunque rigettato l'istanza - ancora presentata dalla Orto e dal Sinatra - diretta ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione. In particolare, il Giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la domanda non risultava corredata da alcuna documentazione attestante la presentazione di una richiesta di concessione in sanatoria, da ritenersi, pertanto, solo meramente dedotta. 5.1. Ancora, l'ordinanza ha sottolineato - come da costante giurisprudenza - che l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento (come i ricorrenti), potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (tra le molte, Sez. 42699 del 7/7/2015, Curcio, Rv. 265193.

In termini, si veda anche Sez. 3, n. 33987 del 16/6/2023, Adelfio, Rv. 285205, secondo cui l'ordine di demolizione, per il carattere reale che lo connota, ricade direttamente sul soggetto in rapporto con il bene, a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, e che colui che lo acquista all'esito della procedura esecutiva ed è estraneo all'abuso potrà rivalersi nei confronti dell'esecutato).6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de