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Sentenza — n. 30947/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls partial cost compensation for first appeal due to improper reasoning regarding case scope.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Marco Campaldini's appeal against the Trieste Court of Appeal's judgment regarding legal costs. Campaldini argued the lower court failed to properly justify compensating his expenses by referencing facts outside the established scope of the dispute. The Court agreed that the reasoning for the first appeal's cost compensation relied on irrelevant procedural history, violating statutory requirements, while upholding the decision on subsequent proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 113, 590 cod. pen.; Art. 542 cod. proc. pen.; Art. 570 cod. proc. pen.: The court must base cost compensation on specific circumstances within the defined scope of the controversy; reasoning relying on extraneous procedural facts or errors in prior judgments violates this principle and requires annulment.

Parole chiave

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cost compensation legal expenses scope of controversy procedural history annulment with remittal part civil party judicial error risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 cod. pen.
Art. 590 cod. pen.
Art. 542 cod. proc. pen.
a Tale principio, se calato nella vicenda in esame, in cui si controverteva unicamente sul diritto, ex art. 542 cod.
Art. 570 cod. proc. pen.
Con sentenza in data 18/3/2021 la Corte d'Appello di Trieste, investita dal processo dagli appelli dei condannati e dal ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi dell'art. 570 cod.proc.
art. 542 cod. proc. pen
a Tale principio, se calato nella vicenda in esame, in cui si controverteva unicamente sul diritto, ex art. 542 cod.
art. 570 cod.proc. pen
Con sentenza in data 18/3/2021 la Corte d'Appello di Trieste, investita dal processo dagli appelli dei condannati e dal ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi dell'art. 570 cod.proc.
art. 541 comma 2 cod. proc. pen
L'art. 541 comma 2 cod. proc. pen., però, consente al giudice di procedere alla compensazione delle spese fra le parti private qualora ricorrano "giustificati motivi".
art. 92 cod. proc. civ
282110-01) che il principio di unitarietà e non contraddizione dell'ordinamento impone che la norma in esame debba essere letta in combinazione con l'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, ord. n. 9186 del 25/01/2018
650123) o nella natura della controversia e nelle alterne vicende dell'iter processuale (Sez. 3, ord. n. 9186 del 25/01/2018).
rd. n. 20617 del 07/08/2018
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Campaldini Marco, nato a Treviso il 7/9/1968„ avverso la sentenza in data 25/9/2023 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni trasmesse in data 19/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott.sa Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, la memoria trasmessa via pec dall'avv.to Stefano Comand, difensore di fiducia di Lorenzon Michele, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o comunque infondato e la memoria trasmessa via pec dall'avv.to Leone Bello, difensore di Campaldini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6/11/2019, il Tribunale di Pordenone condannò gli imputati Aramini Cornelio e Mancinelli Paolo alla pena della multa, sostitutiva della pena detentiva, con pena sospesa, per il reato di cui agli artt. 113 e 590 cod pen., fatto avvenuto in Pordenone il 3/10/2013, con assoluzione dal medesimo reato di Lorenzon Michele. Il Tribunale condannò Aramini e Mancinelli al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi davanti al competente giudice civile ed al pagamento di provvisionale, con rifusione delle spese di costituzione; su istanza della difesa dell'assolto Lorenzon, inoltre, condannò, ex art. 542 cod. proc. pen., il querelante Campaldini Marco alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato, che liquidò in C 3.420,00, oltre accessori.

2. Con sentenza in data 18/3/2021 la Corte d'Appello di Trieste, investita dal processo dagli appelli dei condannati e dal ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi dell'art. 570 cod.proc. pen., di Campaldini, preso atto che era intervenuta remissione della querela con accettazione di Mancinelli e Aramini, dichiarò estinti i reati, condannando Mancinelli e Aramini al pagamento delle spese processuali, e revocò la condanna alla rifusione delle spese processuali disposta nei confronti di Campaldini, senza tuttavia adottare alcuna statuizione sulla richiesta del querelante di condannare Lorenzon al pagamento delle spese del gravame.

3. Avverso la sentenza propose ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Campaldini il quale denunciò la carenza di motivazione del provvedimento rilevando che la richiesta di condanna alle spese del gravame nei confronti di Lorenzon era stata avanzata con le conclusioni scritte del 9/312021.

4. Con sentenza in data 3/5/2022, la Quarta Sezione rilevò che i giudici del gravame avevano omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna di Lorenzon al pagamento delle spese processuali formulata nell'interesse di Campaldini e annullò la sentenza, "limitatamente alla mancata statuizioni delle spese in favore della parte civile Campaldini Marco" con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste.

5. Con sentenza in data 25/9/2023, il giudice del rinvio dichiarò "integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento di merito nonché del giudizio di legittimità".

6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Campaldini, a mezzo del difensore, che ha dedotto la violazione di legge nonché vizio esiziale di motivazione, nelle tre forme declinate dall'art. 606 comma 1 lett.

e) del cod. proc. pen.. La difesa ha sostenuto che Campaldini non era in alcun modo responsabile del "travagliato percorso giudiziario" affrontato da Lorenzon, costituente uno degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per giustificare la compensazione delle spese, e ciò in quanto: la querela era stata sporta nei confronti di ignoti ed era risultata tutt'altro che pretestuosa, tant'è che due dei quattro medici coinvolti erano stati ritenuti responsabili;dinanzi al Tribunale di Pordenone, la difensa di Campaldini si era prodigata per pervenire a una più rapida definizione del processo senza mai interloquire sulla cooperazione colposa dei medici coinvolti ma solo sull'entità del danno da risarcire.

Ha, inoltre, dedotto che: la condanna alle spese revocata dalla prima sentenza della Corte d'appello era stata comminata non per la posizione di parte civile assunta nel processo da Campaldini ma per la querela dal medesimo sporta; nel grado di giudizio definito dalla sentenza del 18/3/2021, la difesa di Lorenzon insistette per la conferma della statuizione impugnata dalla parte civile. Lorenzon, con memoria inoltrata il 19/6/2024, si è costituito a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, risultando la decisione di compensare le spese processuali, adottata privilegiando l'estraneità di Lorenzon al reato rispetto alla soccombenza nella controversia sulle spese che lo aveva visto contrapposto a Campaldini, priva di profili di manifesta illogicità, o, comunque, dichiararne l'infondatezza, in quanto prospettante nuovamente la ricostruzione della vicenda già esaminata dalla Corte territoriale senza il necessario "vaglio critico concernente il percorso motivazionale del provvedimento gravato".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La sentenza della Corte d'appello del 18/3/2021, nell'esaminare l'impugnazione proposta da Campaldini avverso la condanna al pagamento dellle spese processuali a favore di Lorenzon adottata dal Tribunale di Pordenone, dopo aver richiamato le sentenze della Corte costituzionale e di legittimità intervenute in ordine ai presupposti di applicazione degli artt. 427 e 542 cod. proc. pen., che impongono l'individuazione di profili di colpa nell'esercizio del diritto di querela per l'adozione della statuizione, constatò che la sentenza appellata non spiegava quali elementi avessero portato alla condanna di Campaldini, rilevò che non poteva ravvisarsi alcun profilo di colpa in capo al querelante nell'esercizio del suo diritto di querela e precisò che erano del tutto irrilevanti, in quanto non rientranti fra i presupposti di applicazione delle predette norme, il comportamento tenuto da Campaldini in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e la condotta processuale come parte civile.

Non vi è, quindi, dubbio che la controversia che vedeva contrapposti Campaldini e Lorenzon dinanzi alla Corte d'appello di Trieste fu risolta dalla sentenza del 18/3/2021 a favore del primo.

2. Nel codice di procedura penale vige il principio generale di responsabilità che pone le spese del processo a carico di tutte le parti private soccombenti, ossia di quelle che hanno subito l'esito sfavorevole del processo ( ex multis Sez. U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005 Cc. (dep. 16/11/2005 ) Rv. 232166 - 01). a Tale principio, se calato nella vicenda in esame, in cui si controverteva unicamente sul diritto, ex art. 542 cod. proc. pen., di Lorenzon a vedersi rifondere le spese processuale da parte di Campaldini, avrebbe imposto la condanna al pagamento delle spese del gravame dell'imputato assolto che aveva richiesto l'adozione della statuizione revocata dalla Corte d'appello.

3. L'art. 541 comma 2 cod. proc. pen., però, consente al giudice di procedere alla compensazione delle spese fra le parti private qualora ricorrano "giustificati motivi". Questa Corte ha chiarito che la formula normativa legittimante la compensazione ricomprende situazioni peculiari che "esulano dalla fisiologica dialettica processuale e dalla coessenziale incertezza in ordine all'esito del giudizio"( Sez. 6 penale, n. 35931 del 24/6/2021, Daidone, Rv. 282110-01, in motivazione). E' stato anche precisato ( Sez. 6 penale, n. 35931 del 24/6/2021, Daidone, Rv. 282110-01) che il principio di unitarietà e non contraddizione dell'ordinamento impone che la norma in esame debba essere letta in combinazione con l'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 7/3/2018, che subordina la compensazione alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni", "eziologicamente ricollegabili in modo effettivo e non astratto alla controversia" (Sez. 3 civ., n. 16473 del 23/3/2017, Mancini vs.

Fondiaria 2017), che le Sezioni civili di questa Corte hanno ritenuto non poter consistere, se non ricorrono specifiche ed ulteriori ragioni, che è onere del giudicante illustrare compiutamente, nella complessità e nella pluralità delle questioni trattate, nell'incertezza circa la fondatezza delle ragioni azionate in giudizio in assenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario o quanto meno contraddittori (Sez. 6, ord. n. 22598 del 25/09/2018), come pure nel mero richiamo alla buona fede della parte soccombente (Sez. L, ord. n. 20617 del 07/0812018, Rv. 650123) o nella natura della controversia e nelle alterne vicende dell'iter processuale (Sez. 3, ord. n. 9186 del 25/01/2018).

La motivazione che sorregge la compensazione delle spese, quindi, per essere ricondotta al parametro normativo, deve valorizzare circostanze o aspetti particolari comunque afferenti la concreta controversia decisa, il cui perimetro, peraltro, nel caso si specie, era stato chiaramente precisato dalla sentenza della Corte d'appello di Trieste del 21/3/2021, sul capo divenuta irrevocabile, che aveva escluso che ai fini della risoluzione della questione potesse rilevare la condotta tenuta in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e in sede processuale da Campaldini.

4. Tanto precisato, va rilevato che la sentenza impugnata ha proceduto alla compensazione delle spese valorizzando, quanto alle spese del primo giudizio di appello, "l'iter processuale del giudizio di primo grado" che aveva visto Lorenzon assumere la posizione di imputato a seguito della richiesta di archiviazione non accolta e l'aveva costretto a difendersi dalla richiesta di condanna avanzata dalla parte civile Campaldini a fronte di una "perizia collegiale che aveva accertato con palmare evidenza l'estraneità" di Lorenzon dai fatti di causa, e, con riferimento ai gradi successivi, il fatto che erano stati incardinati per effetto ''dell'errore di diritto cui era incorso il giudice di appello che aveva omesso di pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese tra imputato e parte civile".

La motivazione fondante la compensazione delle spese del primo giudizio di appello, pertanto, non soltanto non descrive alcun peculiare profilo o aspetto della controversia idoneo a integrare la clausola normativa ma, in più, valorizza circostanze estranee al perimetro della controversia definito dalla sentenza del 18/3/2021. La motivazione relativa alla decisione di compensare le spese del primo giudizio di appello, pertanto, non risulta adeguarsi ai principi sopra riportati e, quindi, sconta i vizi denunciati dal ricorrente.

5. Non vi sono, invece, ragioni per incidere sulla compensazione delle spese relative alle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, risultando tale statuizione fondata su una giustificazione differente da quella ritenuta in violazione della previsione normativa che non è oggetto di specifiche censure da parte del ricorso di Campaldini.

6. La giustificazione rimasta incontestata, peraltro, in quanto riconducente i gradi del giudizio successivi alla prima sentenza della Corte d'appello all'omessa regolamentazione delle spese, spiega i suoi effetti anche in relazione al presente grado, imponendo la compensazione fra le parti private delle spese del presente giudizio di legittimità.

7. La sentenza impugnata, pertanto, nella parte in cui ha deciso la compensazione delle spese del primo giudizio di appello tra Campaldini e Lorenzon va annullata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame sul punto. Rigetta il ricorso nel resto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese relative al primo giudizio di appello con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Co