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Sentenza — n. 30672/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30672/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28/10/2023, il G.i.p. del Tribunale di Monza ha convalidato il provvedimento del Questore della stessa città che, oltre ad imporre a VILLONE Renato il divieto di accesso ad impianti sportivi, aveva imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per anni cinque in occasione delle manifestazioni sportive auto e motociclistiche, come meglio specificato nel decreto medesimo (il G.i.p. ha peraltro ridotto il predetto obbligo ad anni uno, essendo decorso oltre un triennio tra la perdita di efficacia del precedente DASPO e il fatto che aveva dato origine al nuovo provvedimento del Questore).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30672/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per le connotazioni di merito rilevabili nelle censure difensive.

Parole chiave

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idoneità alla guida divieto di condurre infrazione alle norme della circolazione contrassegno stradale divieto di molestie reati violenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VILLONE Renato, nato a Napoli il 06/01/1967 avverso l'ordinanza emessa in data 28/10/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/10/2023, il G.i.p. del Tribunale di Monza ha convalidato il provvedimento del Questore della stessa città che, oltre ad imporre a VILLONE Renato il divieto di accesso ad impianti sportivi, aveva imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per anni cinque in occasione delle manifestazioni sportive auto e motociclistiche, come meglio specificato nel decreto medesimo (il G.i.p. ha peraltro ridotto il predetto obbligo ad anni uno, essendo decorso oltre un triennio tra la perdita di efficacia del precedente DASPO e il fatto che aveva dato origine al nuovo provvedimento del Questore).

2. Ricorre per cassazione il VILLONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'imposizione dell'obbligo di presentazione. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sufficiente, per giustificare la misura personale, il solo fatto che aveva determinato l'ordine del Questore, risultando tale ulteriore episodio inidoneo a fondare un giudizio di concretezza ed attualità della pericolosità sociale del VILLONE.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per le connotazioni di merito rilevabili nelle censure difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Diversamente da quanto ritenuto in ricorso, il G.i.p. ha preso in specifica considerazione, nel provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, il profilo della pericolosità del VILLONE, che ovviamente costituisce un requisito indispensabile per l'applicazione, oltre che del divieto imposto dal Questore, dell'obbligo di presentazione agli uffici di Polizia. Da un lato, infatti, il G.i.p. ha valorizzato il fatto che il precedente DASPO risaliva ad oltre un triennio addietro, circostanza che rendeva possibile l'applicazione dell'obbligo in misura inferiore al minimo di cinque anni: ritenendosi in tal caso sufficiente la sottoposizione del VILLONE al predetto obbligo per un solo anno (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

D'altro lato, la concreta pericolosità del ricorrente è stata motivata dal G.i.p. ponendo l'accento sulla omogeneità della condotta di vendita abusiva di biglietti di ingresso a manifestazioni sportive (in questo caso relativi al Gran Premio d'Italia, in quello precedente ai Campionati Internazionali di tennis), accertata in luoghi diversi (Monza, Roma) e istanti dalla residenza del VILLONE (Napoli). Tali modalità della condotta sono stati ritenuti indicativi di un attuale pericolo di recidiva, "deponendo per un anon occasionale iniziativa di rivendita di titoli di accesso a manifestazioni sportive" di grande richiamo (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 2024 Il Con