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Sentenza — n. 30670/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30670/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse degli odierni ricorrenti per la revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive di cui alla sentenza di condanna del tribunale di Napoli del 23.11.1999, divenuta irrevocabile il 13.2.2000, rigettava l'istanza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30670/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa violazione dell'obbligo di mantenimento legge sugli alloggi alloggio insalubre permesso di dimora scaduto sospensione del diritto di visita

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Altera Anna nata il 28/09/1962 a Napoli; Di Vaio Salvatore nato il 15/03/1954 a Napoli; Apredda Ferdinando nato il 11/03/1961 a Napoli; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la ordinanza del 19/12/2023 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse degli odierni ricorrenti per la revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive di cui alla sentenza di condanna del tribunale di Napoli del 23.11.1999, divenuta irrevocabile il 13.2.2000, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza Altera Anna, Di Vaio Salvatore e Apredda Ferdinando, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorsi per Cassazione con motivo comune di impugnazione. é 3. Deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione apparente, viziata da travisamento del fatto e della prova, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato la proporzionalità della misura della demolizione senza altresì spiegare la eventuale sussistenza di altre soluzioni alloggiative né la ragione della preminenza dello sviluppo del territorio rispetto alle documentate condizioni di salute dei ricorrenti.

4. I ricorsi sono inammissibili. Il giudice ha spiegato come le patologie dedotte non sono tali da essere incompatibili con la possibilità di rinvenire un alloggio alternativo ed ha sottolineato l'intervenuto lunghissimo decorso del tempo dalla irrevocabilità della sentenza, nel corso del quale ben si sarebbe potuto rinvenire, da parte degli istanti, un altro alloggio, in assenza di dimostrate situazioni di assoluta impossibilità, in tale lunghissimo frangente, di trovare una diversa soluzione abitativa. Dunque, si è in presenza di motivazione che spiega ampiamente le ragioni del rigetto, cosicchè, seppur non condivisa, non può certamente essere definita apparente.

Inoltre, alla luce di quanto sopra sintetizzato, essa è comunque applicativa del principio secondo il quale in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire un immobile abusivo, rilevando che i ricorrenti avevano commesso numerose contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche e più delitti di violazione dei sigilli, avevano potuto avvalersi di plurimi rimedi per la tutela in giudizio delle proprie ragioni, avevano beneficiato di un congruo tempo per individuare altre situazioni abitative e non avevano indicato specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri diritti fondamentali). (Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022 Cc. (dep. 18/02/2022 ) Rv. 282950 - 01).6.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore