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Sentenza — n. 30665/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30665/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30665/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Castelli Mario, nato a Catania il 03/01/1957, avverso l'ordinanza in data 28/10/2023 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagato la memoria dell'avv. Giacomo Leonardo Purrazzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30665/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In definitiva, non vi sono i presupposti per la retrodatazione e l'ordinanza resiste alla censura articolate dal ricorrente. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva procedimento penale pendente carcerazione cautelativa capacità di subire la carcerazione casellario giudiziale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Castelli Mario, nato a Catania il 03/01/1957, avverso l'ordinanza in data 28/10/2023 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagato la memoria dell'avv. Giacomo Leonardo Purrazzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 28 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania che aveva applicato a Mario Castelli la misura della custodia cautelare in carcere per i reati del capo 7), art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, dal maggio 2021 al marzo 2022, e del capo 8), art.110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dal 16 ottobre al 18 novembre 2021.

2. Ricorre per cassazione l'indagato per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo la ricorrenza dei presupposti della contestazione a catena. Nella memoria ha ribadito le sue difese, replicando alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato arrestato in flagranza di plurime condotte di cessione di stupefacente, del tipo cocaina e marijuana, perpetrate in concorso con ignoti. Il processo per direttissima è stato celebrato il 19 novembre 2021 e la sentenza in primo grado è stata pronunciata il 27 gennaio 2022. Secondo la tesi difensiva, il termine di efficacia della misura cautelare eseguita in data 11 ottobre 2023 per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbe dovuto essere retrodatato al 18 novembre 2021, data dell'arresto in flagranza per il reato fine. Il Tribunale, invece, premessa la carenza delle allegazioni difensive, ha riconosciuto l'anteriorità della fattispecie associativa di cui al secondo titolo cautelare rispetto ai reati fine e la connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett.

b) e c), cod. proc. pen. tra i reati dell'art. 74 e dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ma ha concluso che, al momento dell'arresto in flagranza e del processo per direttissima, non erano noti i fatti dell'associazione siccome l'informativa rilevante era stata depositata solo nel dicembre 2022 ed era basata su indagini tecniche proseguite fino al marzo 2022. Si tratta di una considerazione decisiva con la quale il ricorrente non si è efficacemente confrontato. E' pacifico in giurisprudenza che quando vi sia la connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) operi la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di "diverso" procedimento, purché fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (tra le più recenti, Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132-01).

Nel caso in esame, i Giudici hanno motivatamente escluso la possibilità di desumere dagli atti del procedimento per i reati fine gli elementi dell'associazione, che hanno giustificato l'applicazione della seconda misura cautelare, non rilevando a tal fine la circostanza che il reato associativo era già stato iscritto tra le notizie di reato: in assenza di elementi a supporto, tale circostanza era semplicemente indicativa dell'esistenza di indagini a carico. Sta di fatto che le intercettazioni si erano protratte fino al marzo 2022, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che avevano consentito di ricostruire il funzionamento della piazza di spaccio e le relazioni intercorrenti tra i diversi sodalizi mafiosi e i gruppi di narcotraffico operativi nel quartiere di Catania risalivano al 2023, i sequestri e gli arresti funzionali alla ricostruzione del sodalizio erano intervenuti anche in epoca successiva a novembre 2021 e infatti lo stesso Castelli era stato tratto in arresto il 12 agosto 2022.

In definitiva, non vi sono i presupposti per la retrodatazione e l'ordinanza resiste alla censura articolate dal ricorrente. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 30 gennai