Sentenza — n. 30664/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso di Nezha Elton, nato in Albania il 08/12/1987, avverso l'ordinanza in data 06/11/2023 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30664/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso di Nezha Elton, nato in Albania il 08/12/1987, avverso l'ordinanza in data 06/11/2023 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 6 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello di Elton Nezha avverso l'ordinanza con cui il GIP del (,) Tribunale di Savona aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata in relazione a plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Ricorre per cassazione l'indagato per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari. i
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha contestato il grave quadro indiziario a suo carico, per essere coinvolto in numerosi acquisti e cessioni anche di importanti quantitativi di cocaina (26 episodi di cessione, detenzione di 65 grammi di cocaina, accordo per l'acquisto di 516 grammi lordi di cocaina dal mercato olandese), ma ha lamentato l'assenza delle esigenze cautelari giustificanti la perdurante applicazione della custodia cautelare in carcere. L'ordinanza, tuttavia, non risulta eseguita per irreperibilità del destinatario che ha dichiarato di trovarsi in Albania da data anteriore al provvedimento.
La critica è dunque incentrata sulla valutazione di persistenza delle esigenze cautelari originariamente configurate, il pericolo di recidiva e il pericolo di fuga, atteso il decorso del tempo dalla data di commissione dei reati e la circostanza che il rientro in Albania ha determinato "una stasi della sua pericolosità sociale". Gli argomenti svolti, però, non sono idonei a confutare la solida motivazione del Tribunale del riesame di Genova che ha rigettato l'appello sulla base della gravità dei fatti, della non occasionalità della condotta, dei legami sul territorio dello Stato con soggetti dediti professionalmente al commercio di cocaina, della neutralità del dato del decorso del tempo in assenza di elementi positivamente valutabili sulla vita del prevenuto e in presenza invece del dato certo della mancata restrizione in carcere, per cui correttamente il Procuratore generale nella sua requisitoria ha segnalato che, trattandosi di misura mai eseguita, non era neppure possibile desumere dall'esperienza afflittiva un indizio di inattualità della prognosi a suo tempo effettuata, del perdurante pericolo di fuga, considerato che il ricorrente non ha alcun legame con il territorio dello Stato mentre gode di stabili collegamenti con Albania.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 30 gennaio 2024 Il Consig