Sentenza — n. 30663/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso di Perrone Davide Maria, nato a Motta Santa Lucia il 16/11/1960, avverso l'ordinanza in data 21/06/2023 del Tribunale di Cosenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Nicola Carratelli recante la rinuncia al ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen; Sentenza — n. 30663/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza in data 21 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Cosenza a carico di Davide Maria Perrone, incolpato provvisoriamente di una serie di reati di falso, nell'ambito di un più complesso procedimento in cui vi erano anche le contestazioni di abuso d'ufficio e di abuso edilizio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso di Perrone Davide Maria, nato a Motta Santa Lucia il 16/11/1960, avverso l'ordinanza in data 21/06/2023 del Tribunale di Cosenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Nicola Carratelli recante la rinuncia al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 21 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Cosenza a carico di Davide Maria Perrone, incolpato provvisoriamente di una serie di reati di falso, nell'ambito di un più complesso procedimento in cui vi erano anche le contestazioni di abuso d'ufficio e di abuso edilizio.
2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi: il primo per violazione dell'art. 178 lett.
c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen.; il secondo per violazione dell'art. 479 cod. pen. in relazione all'art.321 cod. proc. pen.; il terzo per violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. pen., per violazione del principio del giudice naturale ai sensi dell'art. 6 Convenzione EDU e per violazione dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. L'indagato ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire la causa, essendo intervenuto il dissequestro parziale
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rituale rinuncia al ricorso, prima dell'udienza di discussione, per aver ottenuto il ricorrente il dissequestro parziale. Ciò comporta la non applicazione di provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P . Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 30 gennaio 2024 Il Consigliere estenso