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Sentenza — n. 30366/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30366/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21 ottobre 2023, il Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 28 agosto 2023, confermandolo integralmente. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, 8-bis e 8-ter del d.lgs. 'n. 502 del 1992, 5, 6, 7 e 10 della legge regionale Emilia-Romagna n. 22 del 2019. 2.2. Con una seconda censura, si lamenta l'inosservanza degli artt. 7 CEDU, 25 Cost., 2 cod. pen., per violazione di principi di legalità, riserva di legge, tassatività, sufficiente determinatezza e divieto di applicazione analogica, in relazione all'art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934. 2.3. In terzo luogo, si censurano la violazione degli artt. 42 e 47 cod. pen. e il vizio della motivazione circa la sussistenza dell'ignoranza scusabile. 2.4. Il ricorrente ha successivamente depositato memoria, con la ,quale rinuncia al ricorso in Cassazione per avvenuta restituzione delle cose sequestrate, al passaggio in giudicato del decreto penale di condanna.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, 8-bis e 8-ter del d.lgs. 'n. 502 del 1992, 5, 6, 7 e 10 della legge regionale Emilia-Romagna n. 22 del 2019. 2.2. Con una seconda censura, si lamenta l'inosservanza degli artt. 7 CEDU, 25 Cost., 2 cod. pen., per violazione di principi di legalità, riserva di legge, tassatività, sufficiente determinatezza e divieto di applicazione analogica, in relazione all'art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934. 2.3. In terzo luogo, si censurano la violazione degli artt. 42 e 47 cod. pen. e il vizio della motivazione circa la sussistenza dell'ignoranza scusabile. 2.4. Il ricorrente ha successivamente depositato memoria, con la ,quale rinuncia al ricorso in Cassazione per avvenuta restituzione delle cose sequestrate, al passaggio in giudicato del decreto penale di condanna.

Parole chiave

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collocamento in una casa di salute o di custodia sequestro cautelare indennizzo per carcerazione preventiva stato di salute psichica provvedimento sanitario d'integrazione clinica psichiatrica
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ilario De Nittis, nato a San Giovanni Rotondo il 18/02/1988; avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.

71)

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2023, il Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 28 agosto 2023, confermandolo integralmente.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, 8-bis e 8-ter del d.lgs. 'n. 502 del 1992, 5, 6, 7 e 10 della legge regionale Emilia-Romagna n. 22 del 2019. 2.2. Con una seconda censura, si lamenta l'inosservanza degli artt. 7 CEDU, 25 Cost., 2 cod. pen., per violazione di principi di legalità, riserva di legge, tassatività, sufficiente determinatezza e divieto di applicazione analogica, in relazione all'art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934. 2.3. In terzo luogo, si censurano la violazione degli artt. 42 e 47 cod. pen. e il vizio della motivazione circa la sussistenza dell'ignoranza scusabile. 2.4. Il ricorrente ha successivamente depositato memoria, con la ,quale rinuncia al ricorso in Cassazione per avvenuta restituzione delle cose sequestrate, al passaggio in giudicato del decreto penale di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente.

2. Ed invero, come chiarito da questa Corte di legittimità, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il risultato tipico dell'impugnazione (il dissequestro) è già stato conseguito (ex plurimis, Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Rv. 253251). Deve poi escludersi la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende.

E ciò, in forza del principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.