Italian Supreme Court annuls a detention order due to failure to grant the defendant 48 hours for defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the GIP's order validating a detention order without a presentation obligation. The defendant argued that the 48-hour defense period was violated because the order was validated less than 24 hours after notification. The court ruled that while the defendant did not submit a written memo, the procedural delay inherently compressed and infringed upon their right to defense, necessitating the annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The 48-hour period for requesting validation of a detention order is also granted to the interested party to exercise defense rights; failure to respect this term constitutes a general nullity unless the party effectively exercised their defensive faculties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente 2 LUG. 2C24 SENTENZA 3 sul ricorso di Nolasco Simone, nato a Genova il 07/09/1989, avverso l'ordinanza in data 30/08/2023 del GIP del Tribunale di Sondrio, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 30 agosto 2023 il GIP del Tribunale di Sondrio ha convalidato il daspo del Questore di Sondrio nei confronti di Simone Nolasco limitatamente all'obbligo di presentazione.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa perché il daspo era stato notificato il 29 agosto 2023 alle ore 16,30, il PM aveva richiesto la convalida nei termini di legge e il GIP aveva convalidato il giorno successivo alle ore 15.09. t
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Dopo attenta ricostruzione dell'istituto del daspo anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite Labbia (sentenza n. 44273 del 2004) hanno definitivamente chiarito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura, per cui se al pubblico ministero è assegnato il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per chiedere o meno la convalida, anche l'interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato che il mancato rispetto di questo termine è causa di nullità generale perché non consente l'effettivo esercizio del diritto di difesa (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01). Tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (tra le più recenti, Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796-01).
Nel caso in esame, il ricorrente non aveva presentato una memoria per cui la convalida del daspo, in meno di ventiquattro ore dalla notifica, ha certamente compresso e leso l'esercizio del diritto di difesa. Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 16405/10; n. 18530/10; n. 21344/2010), con conseguente dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Sondrio del 28/08/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Sondrio Così deciso, il 3