Sentenza — n. 30086/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 08/11/2023, emessa all'esito del giudizio abbreviato, il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord ha condannato PEZZELLA Gaetano alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen. a lui ascritto. Ricorre per cassazione il PEZZELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per avere il Tribunale ridotto la pena dell'ammenda nella misura di un terzo, laddove invece la riduzione per la scelta del rito doveva essere della metà, trattandosi di contravvenzione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 727 cod. pen; Sentenza — n. 30086/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E' invece fondata, come già accennato, la censura relativa alla determinazione della pena dell'ammenda. Il G.i.p. ha infatti indicato una pena base di Euro 2.000, riducendola - a seguito della scelta del rito - a Euro 2.000 (cfr. pag. 3-4 della sentenza), così violando il disposto dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la riduzione nella misura della metà, quando si procede per un reato contravvenzionale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
23 LUG. 2024 SENTENZA IL 7!ARIO Luch Sul ricorso proposto da: PEZZELLA Gaetano, nato a Casavatore il 01/12/1955 avverso la sentenza emessa il 08/11/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla riduzione della pena per la scelta del rito, con rideterminazione ex art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/11/2023, emessa all'esito del giudizio abbreviato, il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord ha condannato PEZZELLA Gaetano alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen. a lui ascritto.
2. Ricorre per cassazione il PEZZELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per avere il Tribunale ridotto la pena dell'ammenda nella misura di un terzo, laddove invece la riduzione per la scelta del rito doveva essere della metà, trattandosi di contravvenzione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata riduzione della pena dell'ammenda nella misura della metà, condividendo i rilievi difensivi e ritenendo invece manifestamente infondata la residua doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. Prendendo le mosse, per evidenti ragioni logico-sistematiche, dal motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, deve qui evidenziarsi l'assoluta genericità della doglianza. Da un lato, infatti, la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche non risulta esser stata proposta al giudice procedente (non ve ne è traccia nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza, non censurata sul punto); d'altro lato, la difesa non ha comúnque precisato quali elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti sarebbero stati trascurati dal G.i.p.
3. E' invece fondata, come già accennato, la censura relativa alla determinazione della pena dell'ammenda. Il G.i.p. ha infatti indicato una pena base di Euro 2.000, riducendola - a seguito della scelta del rito - a Euro 2.000 (cfr. pag. 3-4 della sentenza), così violando il disposto dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la riduzione nella misura della metà, quando si procede per un reato contravvenzionale.
4. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Alla corretta rideterminazione in Euro 1.500 di multa può peraltro procedere questa Suprema Corte, come sollecitato dal Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PEZZELLA Gaetano limitatamente alla pena che ridetermina in Euro 1.500 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 1, uglio 2024 Il Co