Sentenza — n. 30072/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16/05/2023, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 12/10/2021, nei confronti di DI DIMONE Raffaele, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. Ricorre per cassazione il DI SIMONE, a mezzo del difensore avv. Martino Macchiavelli (che ha rinunciato al mandato prima dell'udienza), deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione della querela prima dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (peraltro rimessa dalla querelante, come da documentazione prodotta, in data 13/09/2023), nonché all'utilizzo a fini di prova della querela medesima. Si lamenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 659 cod. pen, art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30072/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 659 cod. pen. Ricorre per cassazione il DI SIMONE, a mezzo del difensore avv. Martino Macchiavelli (che ha rinunciato al mandato prima dell'udienza), deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione della querela prima dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (peraltro rimessa dalla querelante, come da documentazione prodotta, in data 13/09/2023), nonché all'utilizzo a fini di prova della querela medesima. Si lamenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI SIMONE Raffaele, nato a Bologna il 17/04/1986 Avverso la sentenza emessa in data 16/05/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Antonio Rocco, che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/05/2023, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 12/10/2021, nei confronti di DI DIMONE Raffaele, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione il DI SIMONE, a mezzo del difensore avv. Martino Macchiavelli (che ha rinunciato al mandato prima dell'udienza), deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione della querela prima dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (peraltro rimessa dalla querelante, come da documentazione prodotta, in data 13/09/2023), nonché all'utilizzo a fini di prova della querela medesima. Si lamenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto a seguito di remissione di querela e successiva accettazione.
4. Con memoria depositata il 13/05/2023, il difensore deduce violazione di legge per la tardività della produzione della querela, ritenuta inutilizzabile, violazione dell'art. 659 cod. pen. il rigetto del ricorso, segnalando altresì la mancanza delle altre querele e l'intervenuta accettazione di quella presentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve convenirsi con la requisitoria del Procuratore Generale in ordine al rilievo assorbente, che assume rispetto ad ogni altra questione prospettata, l'intervenuta remissione di querela da parte di ABBATANTUONO Daniela, e la successiva accettazione da parte dell'odierno ricorrenre. A seguito delle modifiche apportate dalla cd. riforma Cartabia all'art. 659 cod. pen., anche quanto al regime di procedibilità, il reato ascritto al DI SIMONE è estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata. Da ciò consegue la necessità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato ascritto al DI SIMONE, il quale deve essere condannato - in mancanza di allegazioni comprovanti un diverso accordo tra le parti - al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese pro