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Sentenza — n. 30066/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against suspended sentence for copyright infringement due to procedural and substantive errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The appellant argued for nullity of notification, exclusion of punishment due to minor profit, and a flawed substitution of penalty, but the court found these arguments manifestly unfounded based on the case file. Consequently, the lower court's conviction for copyright infringement was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 164 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 58 L. n. 689/1981; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant's arguments regarding procedural nullity, statutory exclusion of punishment, or discretionary sentencing are manifestly unfounded or lack logical coherence.

Parole chiave

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copyright infringement suspended sentence substitution of penalty exclusion of punishment procedural nullity manifestly unfounded inadmissible appeal sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. proc. pen.
Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Art. 164 cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccependo la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello e lamentando che, pur in presenza di elezione di domicilio, la notifica era avvenuta in data 14.9.2023, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod.proc.pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 58 L. n. 689/1981
689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art.
Art. 133 cod. pen.
commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod.pen
art. 611 cod.proc.pen
Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
art. 133 cod.pen
commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.34151 del 18/06/2018
ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).
Sez.6, n.55107 del 08/11/2018
Sez.2, n.13920 del 20/02/2015
Sez.2, n.4564 del 09/02/1993
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Diop Papa, nato in Senegal il 10/01/1975 avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Vegliante, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/11/2023, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data 24/03/2023 dal Tribunale di Salerno, con la quale Diop Papa era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena sospesa di mesi tre di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Diop Papa, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccependo la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello e lamentando che, pur in presenza di elezione di domicilio, la notifica era avvenuta in data 14.9.2023, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod.proc.pen. e che solo successivamente, in data 28.9.2023 era stata tentata la notifica presso il domicilio eletto. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 131-bis cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva denegato l'applicabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, senza tener conto della occasionalità della condotta e del modesto profitto ricavabile dall'asserita vendita dei supporti sequestrati.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva denegato la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria con argomentazioni meramente assertive ed apodittiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere vedendosi in ipotesi di violazione di norma processuale, che il decreto di citazione in appello, dopo l'iniziale notifica del 14/09/20233 della quale si lamenta la nullità, è stato, successivamente, regolarmente notificato all'imputato, personalmente e presso il domicilio eletto, in data 30.09.2023, a mezzo posta (notifica che si perfezionava per compiuta giacenza in data 11/10/2023).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto, in considerazione del numero e della diversa tipologia dei supporti commercializzati, nonchè delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione (p.6 della sentenza impugnata). Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La I. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge. In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".

La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico. Questa Corte ha affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300;

Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152). Nella specie, la Corte di appello, nel valutare i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ha dato rilievo ostativo al precedente specifico da cui risulta gravato l'imputato, dal quale ha desunto che il predetto si dedicasse stabilmente all'attività illecita; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e